Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 01-02-2012, n. 1417 Impugnazione

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Svolgimento del processo

1. – Con ricorso depositato il 28 febbraio 2003, E.V. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce l’Istituto tecnico agrario di Lecce (ora I.I.S.S. "L.G.M. Columella"), esponendo di aver intrattenuto dal 1971 un rapporto di lavoro subordinato dapprima come salariato, quindi, almeno dal 1983, come operaio agricolo specializzato addetto a varie mansioni, presso l’azienda agricola "Panareo", annessa all’istituto, cui si erano aggiunte, come da delibera del 18 marzo 1991, quelle di custode dell’azienda e dell’intero complesso scolastico, riscuotendo retribuzioni al di sotto di tali qualifiche. Chiese, pertanto, che, in applicazione delle tabelle retributive del CCNL del settore, l’istituto convenuto fosse condannato al pagamento delle somme spettantigli ed agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.

L’istituto convenuto si costituì eccependo, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le pretese anteriori al 1 luglio 1998, la prescrizione quinquennale del diritto, ed inoltre lo svolgimento da parte dell’attore delle sole mansioni di operaio generico.

2. – Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda dell’attore.

La relativa sentenza fu impugnata dall’ E.. L’istituto appellato si costituì replicando alle avverse argomentazioni.

3. – La Corte d’appello di Lecce, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 9 febbraio 2010, accolse parzialmente il gravame, ritenendo provato l’avvenuto espletamento da parte dell’ E. di mansioni di tipo misto, di operaio e di custode, e, pertanto, condannando l’istituto al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 51.843,70, oltre rivalutazione e interessi, ed alla regolarizzazione in ambito assicurativo-contributivo.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Istituto di istruzione S.S. "L.G.M. Columella", sulla base di due motivi. Resiste con controricorso E.V..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 e art. 69, comma 7, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1. Si eccepisce il difetto di giurisdizione, rilevandosi che le pretese de quibus, per l’intero periodo anteriore al 30 giugno 1998, risultavano azionate innanzi ad un giudice sprovvisto di giurisdizione, ai sensi dell’invocato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7. 2.1. – La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio.

2.2. – Come già chiarito da queste Sezioni Unite, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (v. , da ultimo, Cass., S.U., ordd. 13 giugno 2011, n. 12905 e 28 gennaio 2011, n. 2067).

2.3. – Nella specie, l’Istituto "L.G.M. Columella" aveva eccepito, nel giudizio di primo grado, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le pretese ante 1 luglio 1998, ma il Tribunale di Lecce aveva rigettato nel merito la domanda dell’ E., senza che la questione di giurisdizione venisse riproposta in sede di appello incidentale dall’Istituto, con conseguente formazione del giudicato implicito.

3. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ., n. 4, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Si lamenta che la Corte d’appello salentina, nell’accogliere la domanda dell’ E. condannando l’Istituto scolastico odierno ricorrente al pagamento delle differenze retributive fin dal 1991, ha disatteso l’eccezione, formulata dallo stesso in primo grado ed espressamente riprodotta nella memoria di appello, di prescrizione dell’avverso credito per il periodo fino al 28 febbraio 1998, risalendo la domanda introduttiva del giudizio, ed interruttiva della prescrizione, al 28 febbraio 2003. In tal modo, la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con la previsione di cui all’art. 2948 cod. civ., che stabilisce la prescrizione quinquennale per ogni prestazione che deve effettuarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Si chiede, pertanto, la declaratoria di intervenuta prescrizione per i crediti anteriori alla indicata data del 28 febbraio 1998. 4.1. – Anche tale censura è inammissibile.

4.2. – Deve, al riguardo, richiamarsi l’indirizzo di questa Corte secondo il quale, nel rito del lavoro, ove il giudice di primo grado abbia implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione rigettando la domanda per motivi di merito, l’eccezione stessa – che ha natura di eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte – non si ha per riproposta in grado di appello se la parte interessata (appellata in sede di gravame) non l’abbia formalmente e tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 436 cod. proc. civ. (Cass., sent. n. 18901 del 2007).

Nella specie, la costituzione nel giudizio di secondo grado dell’Istituto è avvenuta tardivamente, solo all’udienza di discussione: pertanto, come dedotto dall’attuale resistente, era preclusa all’Istituto medesimo la possibilità di riproporre l’eccezione.

5. – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in applicazione del principio della soccombenza, essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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