Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 23-09-2011, n. 34612 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata – con decreto del 29.9.2010 – dichiarava la inammissibilità di un incidente di esecuzione proposto da B.A. al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva, impartito con sentenza pronunziata, ex art. 444 c.p.p., dallo stesso G.I.P., irrevocabile in data 21.3.2006 nei suoi confronti, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c., (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c.), ed ingiunto, in sede esecutiva, dal P.M. competente.

La B. aveva richiesto la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, prospettando: a) la pendenza di una procedura amministrativa di sanatoria per accertamento di conformità, del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36; b) la impossibilità di ottemperare per avvenuta acquisizione gratuita delle opere abusive nel patrimonio del Comune.

Il G.I.P. – con procedura "de plano" – ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta, per difetto delle condizioni di legge, osservando che: a) la pendenza di una procedura amministrativa finalizzata alla sanatoria non comporta necessariamente la sospensione dell’esecuzione; b) l’acquisizione dell’area al patrimonio disponibile del Comune non è ostativa all’esecuzione dell’ordine di demolizione.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’interessata, la quale ha eccepito:

– la violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 2, per avere il giudice dell’esecuzione adottato l’impugnato provvedimento "de plano" e senza il contraddittorio previsto dallo stesso art. 666 c.p.p., successivo comma 3;

– la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, in quanto appare probabile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, essendo stati rispettati i requisiti di doppia conformità richiesti dalla norma;

– la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, attesa l’incompatibilità dell’ordine di demolizione con l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale;

– la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, nella parte in cui consente un vero e proprio esproprio dell’area di sedime dell’immobile abusivo senza alcun indennizzo.

1. La proposta eccezione di incostituzionalità è palesemente irrilevante, perchè priva di ogni pertinenza con il thema decidendum: l’esistenza o meno di un diritto ad un equo indennizzo non incide, infatti, sul problema dell’eseguibilità o meno dell’ordine di demolizione.

2. Il primo motivo di ricorso, invece, è fondato e merita accoglimento, con valenza assorbente rispetto alle ulteriori censure.

2.1 L’art. 666 c.p.p., comma 2 prevede l’adozione della procedura "de plano" (oltre che nell’ipotesi di mera riproposizione di una richiesta già rigettata) in caso di manifesta infondatezza della richiesta "per difetto delle condizioni di legge".

La formulazione di tale ipotesi è semanticamente ambigua, in quanto autorizza due interpretazioni alternative della previsione del "difetto delle condizioni di legge":

– una prima, secondo la quale l’espressione va intesa come riferita ad un difetto che attiene direttamente alla richiesta (nel caso in cui manchi la legittimazione attiva del proponente, o il provvedimento non sia assoggettabile ad incidente di esecuzione o la richiesta sua assolutamente generica): vizio proprio della richiesta;

– una seconda, che estende il difetto riscontrabile anche alla manifesta infondatezza della asserita violazione di legge del provvedimento impugnato: vizio del provvedimento, che riguarda il "merito" della richiesta.

Entrambe le opzioni interpretative devono essere esaminate alla stregua di due fondamentali principi costituzionali: a) quello del contraddittorio, in quanto l’ampliamento in via esegetica dell’area delle procedure de plano inciderebbe vistosamente sulle garanzie di contraddittorio di chi attiva l’incidente; b) quello della ragionevole durata del processo, da cui deriva un principio di razionalità ed efficienza del processo stesso, per cui vanno bandite forme e garanzie ridondanti rispetto allo scopo perseguito.

Il contraddittorio camerale, però, appare ridondante quando non deve essere effettuata una valutazione del fatto sostanziale o del fatto processuale, ma una interpretazione della norma: cioè quando non viene in rilievo una "quaestio facti", bensì una "quaestio iuris", tenuto conto che in tal caso nessuna ulteriore argomentazione potrebbe aggiungere il contraddittorio in camera di consiglio a quelle già prospettate nella richiesta incidentale.

Deve dedursene, quale conseguenza, che, nel caso di incidente di esecuzione proposto in iure, quando non sono controversi i presupposti di fatto per l’applicazione delle norme processuali, è legittima l’adozione della procedura de plano nel caso di manifesta infondatezza della questione giuridica proposta. Al di fuori di tali casi, l’incidente va trattato, invece, in camera di consiglio.

2.2. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che, in materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell’inammissibilità senza contraddittorio:

– "è limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicchè rimangono riservate al collegio – ed al rito camerale – sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza" (Cass., sez. 1, 27.4.2004, n. 24164, Castellano);

– e "può essere esercitato solo quando non implichi alcuna valutazione discrezionale" (Cass., sez. 1,27.5.2003, n. 27737, Cimetti).

2.3 Nella fattispecie in esame le doglianze riferite, nell’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione, alla concedibilità della concessione edilizia in sanatoria D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 ponevano una questione mista di fatto e di diritto ed il decreto impugnato non presenta alcuna analisi sulla possibilità di rilascio di una sanatoria siffatta, in modo da risolvere in iure la controversia.

Con l’adozione della procedura de plano, inoltre, si è precluso alla difesa di produrre informazioni rilevanti sullo stato del procedimento amministrativo.

2.4 Deve disporsi, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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