Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 669 Agricoltura e foreste

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, nella parte in cui il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, pronunciandosi sui ricorsi riuniti allibrati al registro generale del Tribunale con i nn. 537/2009 e 538/2009, ha dichiarato inammissibili le suddette impugnative, ritenendo corretta l’applicazione, operata dagli uffici del lavoro, del novellato art. 44 della L. n. 14/2006.

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, le amministrazioni indicate nelle premesse.

3. – All’udienza pubblica del 19 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Giova premettere alla successiva esposizione delle ragioni del decidere che:

– con l’originario ricorso n. 537/2008, fu impugnata la nota dell’Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, prot. n. 2865/GAB, del 30 dicembre 2008, concernente disposizioni attuative della L. n. 14/2008, con la quale l’Assessore dispose la riformulazione delle graduatorie dei lavoratori forestali antincendio in base al nuovo criterio introdotto nell’art. 44 della suddetta legge regionale unicamente per la provincia di Palermo, limitando invece l’applicazione di detto criterio al solo aggiornamento per tutte le altre province isolane;

– con i connessi motivi aggiunti sono stati impugnati numerosi atti afferenti la formazione delle graduatorie in interesse;

– con il ricorso n. 538/2009 e i relativi motivi aggiunti furono impugnati i medesimi atti avversati con il ricorso n. 537/2009, articolando le stesse censure, con l’unico elemento di differenziazione rappresentato dalla domanda, proposta in via subordinata, di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, della L. n. 14/2006, come integrato dall’art. 1 della L. n. 14/2008, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, qualora interpretato nel senso che le sole graduatorie della provincia di Palermo dovessero essere riformulate, secondo i nuovi criteri, con applicazione del solo aggiornamento a tutte le altre province siciliane;

– il T.A.R. adito ha accolto le impugnative nelle parti relative alla dedotta disparità di trattamento tra la provincia di Palermo e le altre province con riferimento all’applicazione dei criteri di riformulazione delle graduatorie ex art. 44 della L. n. 14/2006; mentre ha dichiarato inammissibili i ricorsi nelle parti dirette a far valere la pretesa errata applicazione del criterio di riformulazione di tali graduatorie in virtù del disposto dell’art. 49, comma 2, della L. n. 16/1996 (anzianità di servizio);

– con l’appello emarginato si contesta quest’ultima statuizione, non risultando impugnata la sentenza nella parte recante la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine alle questioni dedotte con i motivi aggiunti.

5. – Con un unico, articolato mezzo di gravame gli appellanti ripropongono, sotto forma di critica alla pronuncia del T.A.R., la medesima tesi patrocinata in prime cure: in sintesi i ricorrenti sostengono che l’applicazione del criterio di cui all’art. 49, comma 2, della L. n. 16/96, espressamente richiamato dall’art. 44, comma 4, della L. n. 14/2006 nella nuova formulazione, debba trovare applicazione soltanto per gli aggiornamenti delle graduatorie formulate ai sensi dell’art. 56 della citata L. n. 16/1996, non potendo detto criterio, e la sua concreta applicazione incidere anche su graduatorie già definite e consolidate.

6. – In via preliminare il Collegio rileva che l’appello sarebbe da considerarsi inammissibile in ragione della mancata contestazione in modo specifico della statuizione con la quale il primo Giudice ha ritenuto inammissibili le primitive impugnative in accoglimento di un’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Ed invero, il T.A.R. ha affermato: "(…) coglie nel segno la difesa della resistente amministrazione nel rilevare una carenza di interesse concreto ed attuale alla decisione, atteso che, avendo il Collegio ritenuto corretta l’applicazione del nuovo criterio, come applicato con la direttiva assessoriale per la sola provincia di Palermo, su tale specifico punto i ricorrenti non hanno alcun interesse a vedere censurare il diverso trattamento per la altre province siciliane, appartenendo gli stessi alla provincia di Palermo".

La circostanza avrebbe imposto il rilievo d’ufficio della questione a norma dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo. Sennonché il Collegio, stante la rilevanza del contenzioso devoluto in secondo grado, ritiene di dover prescindere dal segnalato profilo di rito e, in ossequio al principio dell’effettività della giurisdizione, di affrontare direttamente il merito della controversia.

7. – Tanto premesso, va osservato che le difese spiegate in giudizio dai ricorrenti, seppure ampiamente argomentate, si infrangono contro il chiaro tenore del comma 4 dell’art. 44 della L. 14 aprile 2006, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.), come modificato dall’art. 1, comma 1, della L. 14 novembre 2008, n. 14 (Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio). Con quest’ultima previsione il Legislatore regionale ha disposto che: "Al comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo le parole "di cui all’articolo 56 della legge regionale medesima" sono aggiunte le parole "elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni". Per effetto di detta novellazione il comma 4 dell’art. 44 della citata L. n. 14/2006 ha assunto la seguente formulazione: "La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell’articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all’art. 56 della legge regionale medesima, elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni". Il dato positivo, sopra ricostruito, è stato correttamente interpretato dal Tribunale, dalle cui motivazioni questo Consiglio non ritiene di potersi discostare. In effetti, la summenzionata modifica normativa denota il chiaro intento del Legislatore regionale (peraltro reso palese anche dalla rubrica dell’art. 1 della citata L. n. 14/2008: "Riformulazione delle graduatorie dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio") di mutare, in deroga implicita (per incompatibilità) al comma 1 dell’art. 50 della L. n. 16/1996, il criterio di formazione delle graduatorie in esame, passando da quello dell’anzianità dell’iscrizione (v. l’art. 59 della L. n. 16/2006) a quello della prevalenza dell’anzianità di servizio, di cui all’art. 49, comma 2, della medesima L. n. 16/2006, secondo cui: "Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell’arco dell’anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici".

La ratio sottesa all’intervento normativo va dunque rintracciata nella scelta di distinguere, rispetto a quanto accadeva in passato, le regole di formazione della provvista del contingente di personale di cui all’art. 56 della L. n. 16/1996, non modificate, da quelle destinate ad alimentare l’ulteriore contingente, con differente garanzia occupazionale (151 giornate lavorative annue in luogo di 101), istituito ai sensi dell’art. 44, comma 3, della L. n. 14/2006, composto da n. 935 operai articolati secondo le qualifiche di cui all’art. 56, comma 4, della L. n. 16/1996. Giustamente pertanto gli uffici del lavoro non si sono limitati a un semplice aggiornamento delle graduatorie preesistenti, ma hanno riformulato ex novo la specifica graduatoria.

La soluzione prescelta dal Legislatore regionale non solleva dubbi di legittimità costituzionale, dal momento che la riformulazione così operata non ha inciso su un diritto acquisito né su una posizione giuridica stabilizzata del personale già iscritto nelle graduatorie di cui al succitato art. 56 della L. n. 16/1996, ma, al più, su una mera aspettativa di entrare a far parte del contingente di cui all’art. 44 della L. n. 14/2006. Nemmeno si rivela irragionevole o contraria alle esigenze del buon andamento amministrativo la preferenza legislativa manifestata per il personale in possesso di una pregressa esperienza lavorativa alle dipendenze degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell’Azienda regionale delle foreste demaniali.

8. – Non hanno pregio poi le doglianze relative alla disparità di trattamento in danno del personale iscritto nelle graduatorie della sola provincia di Palermo perché il T.A.R., mediante l’accoglimento parziale disposto in primo grado, ha già eliminato l’unica discriminazione giuridica tra il personale della provincia di Palermo e quello delle altre province isolane; la pretesa disparità di trattamento, evocata nell’atto di appello, costituisce piuttosto una mera conseguenza in punto di fatto di un regime che rimonta alle stesse fonti regionali di rango primario (le quali, per i motivi sopra illustrati, non prestano il fianco a dubbi di costituzionalità).

9. – Nemmeno coglie nel segno il motivo incentrato sul denunciato vizio di omessa motivazione degli atti amministrativi adottati in attuazione del novellato art. 44 della L. n. 14/2006: si tratta infatti di atti a contenuto generale e, soprattutto, meramente attuativi di una previsione normativa, scevri da qualunque profilo di discrezionalità amministrativa.

10. – Infine non si ravvisa alcuna violazione dello Statuto regionale di autonomia (nella parte in cui riserva alla sola Assemblea regionale siciliana la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste) giacché, stante quanto sopra osservato, la modifica del criterio di formazione delle graduatorie promana da una norma regionale di rango primario.

11. – In conclusione la sentenza impugnata ben resiste alle censure contro di essa rivolte con l’appello e merita conferma.

12. – Alla stregua dei superiori rilievi, il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

13. – Stante la natura della controversia, si ravvisano, in via eccezionale, giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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