Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-02-2012, n. 1524 Società in nome collettivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con lodo emesso il 6 agosto 1999 il collegio arbitrale dichiarava che il recesso della signora S.W. dalla società in nome collettivo ECOSICUREZZA DI CAROCCI & MARIOTTI s.n.c. era privo di giusta causa, ma valido ed efficace dalla data della sua comunicazione, e che non era stato rispettato il termine semestrale di preavviso. Accertava altresì che il valore della quota sociale di sua pertinenza era di L. 11.736.872, oltre gli utili maturati e il rimborso di prestiti pari a L. 7.625.180, e che il mancato rispetto del termine di preavviso aveva cagionato un danno alla società convenuta, liquidato in L. 8.000.000.

Pertanto, operata la compensazione tra i crediti contrapposti, dichiarava la società Ecosicurezza tenuta al pagamento della somma di L. 11.362.052 oltre gli interessi legali; ponendo a carico dell’attrice, nella misura dei due terzi, le spese di funzionamento del collegio arbitrale e, per la metà, le spese di giudizio, liquidate in L. 10 milioni; con compensazione della residua frazione.

La successiva impugnazione della signora S. era respinta dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza 10 gennaio 2005.

La corte territoriale motivava:

– che era inammissibile la censura in ordine ad errores in procedendo consistenti nell’acquisizione di una memoria della società, depositata fuori termine; e nella mancata ammissione di istanze istruttorie;

– che neppure si poteva procedere ad una rivalutazione dei fatti di causa, al fine di riformare la decisione del collegio arbitrale sull’assenza di una giusta causa del recesso e sul danno subito dalla società;

– che era immune da mende la condanna alla rifusione di parte delle spese processuali, attesa la prevalente soccombenza della signora S..

Avverso la sentenza, non notificata, la signora S. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 25 febbraio 2006.

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 829 cod. proc. civ., comma 1, n. 9 e comma 2, nonchè la carenza di motivazione nell’omesso rilievo della preclusione del deposito della memoria istruttoria da parte dell’Ecosicurezza ne corso del procedimento arbitrale;

2) la violazione dell’art. 829 cod. proc. civ., comma 2 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione nel regolamento delle spese del procedimento arbitrale.

Resisteva con controricorso l’Ecosicurezza di Carocci & Mariotti s.n.c..

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative, ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 14 dicembre 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il primo motivo è inammissibile.

Appare corretta, infatti, la statuizione della Corte d’appello di Perugia che ha rilevato l’estraneità dell’errar in procedendo denunziato al novero delle cause di nullità elencate dall’art. 829 cod. proc. civ.. Nè è ravvisabile una violazione del contraddittorio nell’ammissione di una memoria difensiva tempestivamente trasmessa, entro il termine concesso, a mezzo fax.

Oltre al rilievo che, trattandosi di un atto procedurale intermedio, cui erano poi seguite ulteriori attività procedimentali, non è dato, neppure in astratto, enucleare una concreta lesione al diritto della difesa, non più sanata.

Con il secondo motivo si censura la violazione di legge e la carenza di motivazione nel regolamento delle spese del procedimento arbitrale, poste, in parte a carico dell’attrice.

Anche questo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello di Perugia ha accertato che il lodo arbitrale, nella parte in cui poneva a carico della signora S. i due terzi delle spese del procedimento arbitrale, ha applicato il principio della prevalente soccombenza, in relazione al petitum originario. Non è stato quindi violato il limite legale desumibile dal principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., che inibisce solo la condanna, anche per una minima parte, della parte interamente vittoriosa (Cass., sez. 2, 5 ottobre 2001 n. 12295; Cass., sez. 1, 23 giugno 2000, n. 8582): quale non era, certo, la signora S., che aveva visto ridotta la sua pretesa e accolta la domanda riconvenzionale, sia pure di minore importo, della Ecosicurezza s.n.c..

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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