Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 667 Servizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Ca.Pi. Fu Giuseppe Rimorchiatori s.r.l. (d’ora in poi: "Ca.Pi.") ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato irricevibile il ricorso, proposto in primo grado dall’odierna appellante, volto a ottenere l’annullamento dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Messina n. 67 dell’8 luglio 2005, con la quale furono rideterminate le tariffe e le modalità di compenso del servizio di prontezza operativa espletato dalla Ca.Pi. nel periodo compreso tra il 1 luglio 1997 e il 31 dicembre 2002.

2. – Si sono costituite, per resistere all’appello, le amministrazioni indicate nelle premesse.

3. – All’udienza pubblica del 19 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Con nota del 2 maggio 2011 la difesa dell’appellante ha chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse alla sua coltivazione, attesa l’intervenuta pubblicazione della sentenza di questo Consiglio n. 5/2011.

5. – Considerato quanto riferito nel precedente paragrafo, non si ravvisano motivi ostativi alla declaratoria di improcedibilità del ricorso emarginato.

6. – Il Collegio ritiene pertanto di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente sentenza.

7. – In ragione della natura della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara l’appello improcedibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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