Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-02-2012, n. 1521 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Catania con sentenza del 28 maggio 2007 ha confermato (per quanto qui interessa) la decisione del Tribunale di Catania che aveva condannato il comune di Ramacca al risarcimento del danno determinato ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, nella misura di L. 491.198.554 (oltre accessori) per l’avvenuta occupazione espropriatìva di un terreno di proprietà di D.M.N. ubicato nella locale contrada (OMISSIS) (in catasto al fg. 3, part. 3 e 4);

Che per la cassazione della sentenza la D.M. ha proposto ricorso per due motivi; e che l’amministrazione comunale ha resistito con controricorso;

Ritenuto che la difesa della ricorrente con atto del 19 aprile 2010 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per avere le parti già transatto la controversia; e che la circostanza non è stata contestata da controparte;

Che attesa l’intervenuta transazione, il Collegio ritiene di dover compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte,dichiara cessata la materia del contendere ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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