Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 665 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società ricorrente si gravava in prime cure avverso la delibera n. 60, in data 10 novembre 2005, del Comitato Direttivo del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela, con la quale era stata rigettata la richiesta, ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 21/2001, per il rilascio del nulla osta per la realizzazione di una sopraelevazione del primo piano, con copertura a falda, dei propri uffici direzionali, ove allocare una nuova iniziativa imprenditoriale.

Formulava, altresì, domanda di risarcimento del danno.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il ricorso è stato giudicato fondato in parte, con riguardo, in particolare, ai profili della violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 e dell’eccesso di potere per insufficienza, incongruità ed illogicità della motivazione. Considerato che dall’accoglimento del ricorso non discendeva automaticamente il conseguimento del bene della vita cui ambiva parte ricorrente, dovendosi ancora attendere l’esito del riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione in ordine all’istanza della M.E.I.C. Service S.r.l., e prendendosi spunto dalla giurisprudenza consolidata, veniva invece respinta la domanda di risarcimento del danno articolata nel ricorso.

3. L’intestata società ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo nella pretesa risarcitoria, e dando riguardo, in particolare, al lungo lasso di tempo intercorso tra richiesta di nulla osta e negativo riscontro della stessa.

4. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello non può essere favorevolmente definito.

Come accennato in narrativa, il primo Giudice ha ritenuto fondata l’istanza azionata dall’appellante, titolare di un impianto di distribuzione di metano, volta ad ottenere l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di diniego del nulla osta all’ampliamento e sopraelevazione dei propri uffici al fine di consentire l’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale, avendo riscontrato un palese difetto di motivazione e l’insufficienza di una mera motivazione ob relationem.

E poiché l’annullamento per tale profilo comportava necessariamente il riesercizio del potere valutativo tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, non poteva accedersi all’istanza risarcitoria, non essendo certo il diritto ad ottenere il bene della vita preteso (ovvero il nulla osta all’ampliamento).

2. Sennonché, lamenta nella sede in esame l’appellante, il TAR palermitano avrebbe omesso di rilevare che, nella fattispecie per cui è controversia, la nuova valutazione dell’Amministrazione in esecuzione alla pronunzia di annullamento di prime cure non può che avere un esito negativo atteso il venir meno, nelle more, in capo alla società appellante, del presupposto giuridico e fattuale per poter beneficiare del via libera richiesto, ovvero l’autorizzazione in deroga ex art. 28 L.R. n. 28/01 e quindi la possibilità di accedere ai relativi finanziamenti.

La pronunzia del primo Giudice sarebbe, in sostanza, inutiliter data, non potendo sortire effetti favorevoli per la società reclamante.

E tale situazione, avverte sempre la ricorrente, che ad ogni buon conto ha anche riproposto i motivi assorbiti in prime cure, si sarebbe già concretizzata al momento della domanda giudiziale in primo grado.

3. Prendendo spunto proprio da questa affermazione della difesa della società ricorrente, il Collegio rileva che la domanda risarcitoria, basata sul rilievo che la circostanza dell’intervento del diniego di nulla osta solo a ben due anni di distanza rispetto al momento dell’inoltro della richiesta ha comportato di per sé la perdita del finanziamento nelle more revocato per mancato avvio dei lavori, pregiudicando, altresì, definitivamente la possibilità per l’appellante di ottenere il ristoro in forma specifica (essendo venuti meno, come accennato, i presupposti di legge), è stata formulata con termini di maggiore dettaglio solo con l’atto di appello in argomento, nei presupposti delimitativi e nel quantum, con riguardo in particolare al ritardo nel provvedere.

In ogni caso, in disparte dunque il profilo dell’ammissibilità della richiesta risarcitoria stessa per come diversamente formulata nell’odierna sede, tale istanza non può essere favorevolmente definita, non potendosi evincere, nel momento attuale, la sussistenza di una condotta chiaramente colposa da parte dell’Amministrazione appellata, atteso che non emergono elementi che consentono di andare oltre l’assorbente profilo di accoglimento già ritenuto fondato in prime cure.

4. Infatti, l’evidente incongruità del corredo motivazionale del contestato provvedimento di diniego di nulla-osta, articolato su presupposti in effetti non collimanti (relazione del dirigente tecnico e proposta del Dirigente generale), non consente, allo stato (non escluso dunque che l’istanza risarcitoria possa essere ripresentata in seguito al definitivo pronunciamento dell’Amministrazione intimata, anche con riguardo al ritardo nel provvedere), di affermare, vista anche la pluralità degli elementi chiamati a sostegno dal dirigente tecnico, che il nulla-osta sia effettivamente dovuto senza un ulteriore passaggio amministrativo da parte degli organi competenti, cioè che l’illegittimità rilevata fosse direttamente ricognitiva del bene della vita azionato.

Trova piena applicazione, a questo punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dai primi Giudici, secondo il quale deve escludersi che l’annullamento di un atto illegittimo per difetto di motivazione, e quindi per vizi che non comportano un giudizio definitivo in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire, possa ex se comportare il diritto al risarcimento dei danni subiti, in quanto tale vizio non esclude (ma, anzi, consente) il riesercizio del potere, sulla base di discrezionalità anche tecnica, con la conseguenza che la domanda di risarcimento non può essere valutata che all’esito del nuovo esercizio del potere.

La domanda di risarcimento del danno non può essere valutata, così, se non all’esito della nuova manifestazione di detto potere perché la facoltà di rideterminazione che residua in capo al soggetto pubblico esclude il carattere di definitività del rapporto, che è necessario presupposto dell’azione risarcitoria.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va, in conclusione, rigettato.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Nulla per le spese del presente grado, in mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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