Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-02-2012, n. 1520 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel procedimento di divorzio tra R.I. e V.S., la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 16/10/2006- 2/1/2007, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia 21/9/2005-23/2/2006, determinava l’assegno divorzile a favore della V. nella misura di Euro 300,00 mensili.

Ricorre per cassazione il R., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, la V., che pure deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 115 c.p.c., vizio di motivazione, nonchè violazione dell’art. 5 L. divorzio.

Il ricorrente propone, nella sostanza, una valutazione di fatti, differente da quella emergente dalla sentenza impugnata, valutazione necessariamente insuscettibile di controllo in questa sede.

Viene richiamato, in particolare, un accordo tra le parti sulla revoca dell’assegnazione della casa coniugale e sui rapporti di debito-credito tra i coniugi, senza che di tale accodo si tratti nella pronuncia impugnata e senza che il ricorrente stesso fornisca indicazioni più specifiche sul contenuto di tale accordo e sulla sua documentazione in atti.

Il Giudice a quo esamina le condizioni economiche delle parti ed evidenzia comunque un divario tra le parti, a favore del R. che, in particolare, potrà godere della casa ex coniugale di sua proprietà, di cui precedentemente fruiva la V..

E’ appena il caso di precisare che giurisprudenza costante (per tutte, Cass. n. 4520 del 2010) precisa che l’assegnazione della casa, seppur disposta di regola nell’interesse esclusivo dei figli delle parti, può assumere rilievo nell’ambito dei rapporti economici tra i coniugi, e dunque anche in ordine alla determinazione dell’assegno per il coniuge economicamente più debole. Giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass. n. 7145 del 2010) precisa che indice dell’inadeguatezza dei mezzi di un coniuge, può essere costituito, in mancanza di ulteriori prove, dal raffronto tra le attuali condizioni economiche dei coniugi. Non è evidentemente necessario, in tal senso, esaminare e dare giustificazione di tutti i parametri indicati dall’art. 5 L. Divorzio (al riguardo, Cass. n. 18433 del 20110).

Per quanto osservato va pertanto dichiarato inammissibile il Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile il motivo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 800,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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