Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-10-2011, n. 664 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appellante è proprietario di un’antica villa "padronale" in territorio di Milo, nel quale nell’ottobre 2002 si verificavano vari episodi sismici di rilevante intensità.

Il sig. Ca., dando seguito alla direttiva del Presidente della Regione in data 11 giugno 2003, chiedeva la concessione del contributo di legge in relazione ai danni verificatisi nell’immobile di proprietà a causa del sisma, contributo quantificato in via presuntiva in Euro 309.985,60, ma poi ridotto, sulla base delle effettive esigenze riparative, a Euro 144.130,95 più IVA.

Con successiva istanza del 25 settembre 2003, l’interessato trasmetteva il progetto esecutivo delle opere da realizzare.

L’apposita Commissione si esprimeva due volte in senso negativo, anche dopo specifica istanza di riesame, circa la concessione del contributo.

2. Impugnato il diniego, il TAR di Catania, disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare l’esistenza dei danni causati dal sisma del 2002, accoglieva il ricorso del Ca., annullando il provvedimento di diniego impugnato e comunque riconoscendo, in sede di giurisdizione esclusiva (ex artt. 12 L. n. 241/90 e 5, comma 1, L. TAR), il diritto del medesimo al contributo, definitivamente quantificato, ai sensi della direttiva presidenziale dell’11 giugno 2003 e delle risultanze della c.t.u., in Euro 43.239,28 più IVA (30% della misura sopraindicata).

Il comune di Milo veniva condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.

3. Il sig. Ca. ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, contestando le conclusioni raggiunte dal c.t.u., in quanto palesemente erronee, in particolare avendo il medesimo affermato che, in considerazione dello stato di degrado e vetustà dell’immobile, i danni derivanti dal sisma erano appunto quantificabili "nella misura del 30% dei danni presenti nell’edificio".

Orbene, ad avviso del ricorrente, la cifra da assumere come base di calcolo per l’applicazione dell’eventuale percentuale non poteva essere quella, già citata (Euro 144.130,95), relativa al costo delle opere elencate nel computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo a suo tempo presentato dal ricorrente, bensì quella relativa al costo effettivo di riassetto della villa (circa Euro 350.000).

4. Il Comune di Milo si è costituito in giudizio per resistere all’appello e con memoria ha controdedotto.

Il ricorrente ha depositato memoria conclusiva, successivamente al deposito di perizia giurata recante la stima del costo di riattamento dell’intera casa padronale, per un totale di Euro 336.183,35, IVA compresa.

5. Il ricorso in appello in epigrafe, introitato per la decisione alla pubblica udienza del 7 aprile 2011, non può essere favorevolmente definito.

La direttiva presidenziale del giugno 2003 fa chiaro riferimento agli "interventi di riparazione" delle unità immobiliari private dichiarate inagibili per effetto dei danni causati dal sisma dell’ottobre 2002.

Ciò posto, lo stesso sig. Ca. ha indicato alla Commissione sisma del Comune le parti strutturali danneggiate dell’edificio e i costi necessari alla riparazione, per un ammontare complessivo definitivamente quantificato in Euro 144.130,95.

A questo punto non poteva non produrre i suoi effetti ciò che era venuto alla luce sulla base degli accertamenti tecnici, e che peraltro non era stato smentito dallo stesso interessato, ovvero che l’edificio in questione era in stato di disuso e già deteriorato precedentemente al verificarsi del sisma.

Cosicché la consulenza tecnica d’ufficio, sulla base di valutazioni che non appaiono inficiate da manifesta irrazionalità, ha motivatamente valutato nella percentuale del 30% la quota parte dei danni sopravvenuti a causa del sisma in relazione allo "stato di generale degrado e vetustà in cui versava l’immobile".

Ed è opportuno evidenziare, altresì, che il Giudice decidente di prime cure, a fronte delle due opzioni di calcolo del contributo prospettate dal consulente, ha scelto quella comunque più favorevole al ricorrente, ovvero quella che considerava come base di calcolo della percentuale descritta (30%) l’importo complessivo delle opere indicate nel computo metrico estimativo allegato al progetto di riparazione dell’edificio e non, dunque, la somma (minore) riferita ai soli lavori strutturali atti a rendere l’edificio danneggiato staticamente agibile.

Ed è, infine, evidente che nessun titolo poteva vantare il ricorrente medesimo per pretendere la corresponsione del contributo sulla base dei costi per la rimessa a nuovo complessiva dell’intero edificio.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello interposto va rigettato.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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