Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-02-2012, n. 1519 Lodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consorzio Ricostruzione Otto CR8, con atto notificato il 22.2.2000, avviava nei confronti del Comune di Napoli, procedimento arbitrale, premettendo che, con convenzione n. 03 di rep. del 31.7.1991, contenente la clausola arbitrale e seguita da successivi atti aggiuntivi ed integrativi, il Sindaco di Napoli, quale Commissario Straordinario del Governo, gli aveva affidato in concessione lavori di Programmazione e Attuazione di interventi di Edilizia Residenziale, ivi comprese le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e che, in relazione agli atti di cui innanzi, risultava creditore nei confronti del medesimo Comune di Napoli, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti a dette opere, di complessive L. 30.625.033.940, oltre interessi ed ulteriori crediti in via di determinazione.

Il Comune di Napoli, con atto di risposta del 29.2.2000, rilevava che la domanda di arbitrato riguardava lavori relativi alla costruzione di alloggi ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria ex tit.

8^, L. n. 219 del 1981, e declinava il su indicato procedimento arbitrale sul rilievo che, nella specie, il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2, conv. dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, vietava il ricorso all’arbitrato per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese nei programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità.

Il Collegio Arbitrale, con lodo del 4.4.2001, rigettava l’eccezione pregiudiziale di incompetenza a giudicare nella vertenza in oggetto;

dichiarava l’illegittimità del comportamento del Comune di Napoli in ordine all’applicazione del fermo amministrativo; condannava il predetto ente territoriale al pagamento di L. 2.595.015,675 oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo; rigettava la domanda di risarcimento del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità degli importi dovuti dal Comune di Napoli; rigettava la richiesta di rivalutazione monetaria;

rigettava la domanda relativa alle prestazioni professionali;

compensava per un terzo le spese del giudizio, condannando il Comune di Napoli alla rifusione della restante parte in favore del CR8;

poneva le spese del funzionamento del Collegio Arbitrale e degli onorari a carico del Comune per i 2/3 ed a carico del CR8 per il residuo.

Con atto di citazione notificato il 29.4.2002, al Consorzio CR8, che non si costituiva in giudizio, il Comune di Napoli impugnava il predetto lodo arbitrale, chiedendo con il primo motivo la declaratoria di nullità dello stesso per incompetenza del Collegio Arbitrale ai sensi del D.L. n. 180 del 1998, art. 3 comma 2, conv. nella L. n. 267 del 1998.

Con sentenza del 6-14.04.2005, l’adita Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del lodo per sopravvenuta nullità della clausola compromissoria, dovuta alla incompromettibilità della materia ad arbitri, e compensava le spese processuali.

La Corte territoriale riteneva che, anche alla luce delle sentenze del 22.11.2001 n. 376 e del 15.1.2003 n. 11, rese dalla Corte Costituzionale, fosse applicabile pure agli interventi costruttivi di cui al titolo 8^, della L. n. 219 del 1981, la norma di cui al D.L. n. 180 del 1998, art. 3, comma 2, convertito nella L. n. 267 del 1998, secondo cui "le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto…".

Avverso questa sentenza il Consorzio CR8 ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il Consorzio CR8 denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., art. 156 c.p.c., e segg., artt. 164, 330, c.p.c.. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4); violazione e falsa applicazione dell’art. 828 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); passaggio in giudicato del lodo per intervenuta decorrenza del termine breve di impugnazione, o, in subordine, del termine di decadenza dall’impugnazione per nullità".

Il Consorzio deduce che il Comune di Napoli ha notificato l’atto d’impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d’appello al suo difensore e non a lui personalmente, che, quindi, tale notificazione era (non inesistente ma) nulla e che non essendo stata rinnovata nè sanata dalla sua costituzione nel pregresso grado di merito, non è più emendabile con efficacia ex tunc in questa sede di legittimità, ove non può che essere dichiarata l’inammissibilità di detto gravame per intempestività, dato anche che sono ormai inutilmente decorsi sia il termine breve che il termine lungo d’impugnazione e, dunque, ampiamente maturati i termini prescritti per la formazione del giudicato sul lodo.

2. "Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 180 del 1998, art. 3;

difetto e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Esclusione della controversia de qua dal divieto di arbitrato. Natura eccezionale del divieto di arbitrato. Inclusione delle sole controversie relative ai programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Corretta interpretazione ed applicazione nel tempo della normativa sul divieto di arbitrato; competenza sopravvenuta del collegio arbitrale in sede di giudizio di impugnazione per nullità, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c. e nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4". 3. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 806 c.p.c., delle norme sull’autonomia contrattuale ( art. 1321 c.c., e segg.) e sull’efficacia dei contratti ( art. 1372 c.c., e segg.), alla luce dei principi costituzionali ex artt. 3, 24, 41, 111 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Difetto e contraddittorietà della motivazione. Lesione del principio di affidamento nella sicurezza giuridica. Interpretazione costituzionalmente conforme. Eventuale questione incidentale di legittimità costituzionale della normativa sul divieto di arbitrato".

Il primo motivo del ricorso è fondato nei limiti in prosieguo precisati; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento di tutte le ulteriori censure.

Il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale è strutturato come giudizio di unico grado davanti alla corte d’appello, salvo il successivo ricorso per cassazione, e non già come giudizio di appello; pertanto, l’art. 291 cod. proc. civ., si applica direttamente e non in forza delle disposizioni in materia di impugnazione contenute nel titolo terzo del libro secondo del codice di rito, dovendo dunque il giudice, laddove ravvisi un vizio di nullità della notificazione dell’atto introduttivo suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., disporne la rinnovazione, con l’effetto che questa impedisce ogni decadenza, sia rispetto agli effetti sostanziali che a quelli processuali della domanda (cfr. Cass. n. 9394 del 2011).

L’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, anzichè alla parte personalmente – nella specie incontroversa – non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 22486 del 2004), evenienze non verificatesi nel pregresso grado.

Tale nullità, se non rilevata dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. – e non sanata dalla costituzione dell’appellato, come nella specie è avvenuto, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche l’inammissibilità dell’impugnazione che sia tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente soltanto alla sua notificazione. Ne consegue che, ove il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità del processo e della sentenza deve disporre, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello della sentenza cassata, e, dunque, nella specie alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, dinanzi alla quale, essendo l’atto introduttivo ormai pervenuto a conoscenza della controparte, e, quindi, superflua una nuova notificazione nei suoi confronti, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme previste dall’art. 392 cod. proc. civ..

Conclusivamente si deve accogliere nei precisati sensi il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo motivo, e cassare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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