T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 4769 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che ricorrono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;

Rilevato che con il presente gravame, la società ricorrente, nell’impugnare gli atti in epigrafe indicati, lamenta essenzialmente la sua estromissione dall’aggiudicazione, ritenendo illegittima l’argomentazione utilizzata dalla stazione appaltante circa l’impossibilità, per la stessa ricorrente, di giovarsi dell’istituto dell’avvalimento al fine di dimostrare il possesso della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare di gara;

Ritenuto, in via preliminare, che:

– il ricorso si presenta inammissibile quanto all’impugnativa del parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 97 del 19/05/2011, non avendo il medesimo forza lesiva per il suo evidente carattere non provvedimentale;

– conseguentemente, perde consistenza l’eccezione di competenza funzionale a favore del TAR Lazio Roma, formulata dalle difese delle controparti in relazione alla suddetta impugnativa;

– che le altre questioni di rito prospettate dalle citate difese non meritano di essere scrutinate presentandosi per il resto il ricorso infondato nel merito;

Considerato che:

– secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Collegio, la certificazione di qualità, attenendo strettamente all’organizzazione aziendale per come implementata dall’imprenditore, costituisce requisito soggettivo non passibile di avvalimento;

– quand’anche si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale più favorevole alla ricorrente, che ammette il ricorso all’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che quest’ultima non sia avulsa dalle risorse alle quali è collegata – con la conseguenza che l’avvalimento in parola sarebbe possibile solo nel caso in cui l’impresa ausiliaria metta contestualmente ed effettivamente a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto di appalto, non soltanto la certificazione, ma anche gli elementi aziendali, come le risorse e l’apparato organizzativo, connessi a tale requisito qualitativo – la ricorrente comunque non rientrerebbe in tale ipotesi;

– infatti, come risulta dalla chiaro tenore del contratto di avvalimento esibito in sede di gara, la società ausiliaria non si è impegnata a mettere a disposizione della ricorrente l’intera organizzazione aziendale certificata, posta alla base della certificazione di qualità, bensì solo le risorse necessarie per consentire la fornitura dei "trattori agricoli forestali predisposti al montaggio di accessori", i quali, peraltro, coprono solo una parte della fornitura richiesta, come compendiata nell’art. 1 del capitolato d’appalto;

– pertanto, l’estromissione della ricorrente dall’aggiudicazione risulta congruamente giustificata ed immune dai vizi prospettati;

Ritenuto, in conclusione, che:

– la domanda di annullamento degli atti indicati ai punti a) e c) dell’epigrafe deve essere rigettata per infondatezza, con la conseguenza che la connessa istanza risarcitoria sortisce lo stesso risultato, non essendosi profilata l’ingiustizia dei danni sofferti;

– in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile ed in parte deve essere respinto;

– sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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