Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-09-2011, n. 34701

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 22 novembre 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, depositata nell’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale il 4 novembre 2010 e pervenuta all’Ufficio G.i.p. l’8 novembre 2010 con il parere del Pubblico Ministero, proposta da R.G. avverso il decreto di rigetto dell’istanza di "restituzione all’avente diritto" dell’immobile sottoposto a sequestro, sito in (OMISSIS).

Il Giudice premetteva che:

– l’immobile, sottoposto a sequestro preventivo, annullato da questa Corte con sentenza del 23 settembre – 14 ottobre 2010, era stato restituito all’istante Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma in esecuzione del decreto del Pubblico Ministero del 27 gennaio 2010;

– la revoca del sequestro e la restituzione del bene erano noti all’opponente e per la vicenda dell’immobile era stato già interessato il giudice civile.

Tanto premesso, il Giudice osservava che:

– l’atto di opposizione doveva ritenersi inammissibile qualora si fosse inteso introdurre il procedimento di opposizione di cui all’art. 263 c.p.p., comma 5, perchè tale procedimento era riservato al sequestro probatorio e non a quello preventivo;

– l’opposizione, ritenuta invece quale incidente di esecuzione nella fase esecutiva della sentenza di questa Corte, era da ritenere manifestamente infondata, sotto il profilo dell’ammissibilità, per difetto delle condizioni di legge, poichè il decreto di restituzione del bene, reso dal Pubblico Ministero il 27 gennaio 2010, era stato eseguito l’8 marzo 2010; l’ordine di restituzione del bene emesso dal Procuratore Generale presso questa Corte il 24 ottobre 2010 non poteva essere concretamente eseguito; il decreto di rigetto dell’istanza di restituzione del medesimo bene adottato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma il 25 ottobre 2010 non poteva spiegare alcun effetto, e non poteva essere emesso alcun provvedimento restitutorio.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, R.G., chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo con il quale ha denunciato violazione degli artt. 321 e segg. cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo e degli artt. 666 e segg. cod. proc. pen..

2.1. Il ricorrente, in particolare:

– premetteva di avere impugnato in sede di riesame due provvedimenti, l’uno con il quale il Pubblico Ministero il 27 gennaio 2010, inaudita altera parte e nella pendenza del ricorso per cassazione avverso il decreto di sequestro preventivo, aveva restituito il bene immobile al Demanio, e l’altro del 20 ottobre 2010, con il quale il Pubblico Ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione dopo che questa Corte aveva annullato senza rinvio l’ordinanza del riesame, che aveva confermato il sequestro del bene, e ne aveva disposto la restituzione;

– illustrava la vicenda processuale ripercorrendo le doglianze mosse in sede di riesame (riguardanti l’insussistenza del reato e la nullità del provvedimento per inesistenza del periculum in mora, per mancanza di prove della demanialità dell’intero terreno e per insussistenza del fumus boni iuris);

– elencava i documenti a suo tempo prodotti;

– esponeva il contenuto della successiva memoria depositata in udienza (in merito alla insussistenza del reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. proc. pen., all’abuso in procedendo per violazione dell’art. 633 cod. pen. da parte della Pubblica Amministrazione e all’arbitrarietà del disposto sequestro);

– deduceva l’illegittimità della decisione del Pubblico Ministero di restituire il bene alla parte procedente, travalicando la sua competenza funzionale e determinando grave danno al ricorrente;

– richiamava la sentenza di questa Corte che aveva ritenuto insussistente la fattispecie di occupazione abusiva e aveva annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro;

– rilevava che il provvedimento del Pubblico Ministero di rigetto, per asserita demanialità del bene, della richiesta di dar corso alla disposta restituzione, in attesa del deposito della motivazione della sentenza di questa Corte, era provvedimento abnorme non eseguendo una decisione definitiva;

– trascriveva il contenuto della memoria difensiva, depositata in udienza dopo la nota inoltrata il 2 dicembre 2010 dal Pubblico Ministero, con la quale aveva eccepito che il Pubblico Ministero non aveva citato l’intero contenuto del provvedimento di questa Corte, non aveva considerato che era stata sancita l’inesistenza della fattispecie illecita, non aveva proceduto alla dovuta archiviazione del procedimento, non aveva depositato l’atto di proprietà del Demanio e aveva affermato la natura demaniale del bene, mai ritenuta in sede civile;

– richiamava il contenuto dei due appelli proposti al Giudice del riesame, sottolineando di essere l’unico soggetto cui le cose andavano restituite e di avere un concreto e attuale interesse a riottenere il bene;

– deduceva che il Pubblico Ministero, che poteva revocare il sequestro in ragione del venir meno dei requisiti di applicabilità della misura cautelare, non poteva disporre la restituzione del bene senza indicarne le ragioni in fatto e in diritto.

2.2. Ad avviso del ricorrente, pertanto, il Giudice aveva violato la legge, avendo dichiarato insussistenti le condizioni per la restituzione del bene in presenza di un fatto, non costituente ragione ostativa, rappresentato dalla inopinata e illegittima restituzione del medesimo bene in favore di altri.

Nè il Giudice aveva tenuto conto dell’annullamento senza rinvio del sequestro preventivo disposto da questa Corte e dell’obbligo conseguente per il Pubblico Ministero di restituire il bene al ricorrente, avendo l’illegittimità ex tunc del sequestro travolto la già disposta restituzione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Con deduzioni alla requisitoria del Procuratore Generale, depositate il 7 giugno 2011, il ricorrente ha rilevato che l’annullamento del provvedimento doveva essere disposto senza rinvio per la carenza dei presupposti del disposto sequestro e per la sua illegittimità per l’inesistenza del reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto per il rilievo, in rito, della nullità dell’impugnato decreto per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, avendo il giudice deciso de plano – senza fissare l’udienza per la comparizione delle parti – sulla opposizione contro il provvedimento del Pubblico Ministero di rigetto dell’istanza di restituzione all’avente diritto dell’immobile sottoposto a sequestro sito in (OMISSIS).

2. Questa Corte ha più volte affermato che i provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero nella fase esecutiva, non autonomamente e direttamente impugnabili con il ricorso per cassazione, possono essere sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione con la forma dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 23287 del 04/04/2001, dep. 07/06/2001, Salerno, Rv. 219492; Sez. 1, n. 3229 del 24/05/1995, dep. 25/09/1995, Bagedda, Rv. 202353).

2.1. L’art. 666 c.p.p., comma 4, prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso:

In forza del disposto dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del giudice o del presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

2.2. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che legittimano la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifanì, Rv. 242477; Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/ 2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445).

3. Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione, qualificata l’opposizione proposta quale incidente di esecuzione nella fase esecutiva della sentenza di questa Corte, ha provveduto de plano, dichiarando con decreto l’inammissibilità della medesima per difetto del "presupposto minimo e indefettibile della domanda costituito dalla non intervenuta restituzione del bene", sul rilievo che il bene era stato già restituito in data 8 marzo 2010, non poteva essere concretamente eseguito l’ordine di restituzione emesso dal Procuratore Generale presso questa Corte il 24 ottobre 2010, non poteva spiegare alcun effetto il decreto di rigetto emesso dal Pubblico Ministero il 25 ottobre 2010 e non poteva essere emesso allo stato alcun ulteriore provvedimento restitutorio.

Tale decisione non si è uniformata ai predetti principi, in quanto, contrariamente a quanto con essa ritenuto, la circostanza che l’immobile sia stato restituito inaudita altera parte a favore di un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale, che ha richiamato pertinente decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, dep. 05/11/2010, Gaias, Rv. 248772), non è preclusiva di una nuova valutazione della questione, alla luce delle deduzioni del terzo, interessato.

La valutazione da compiersi, implicando un giudizio di merito, non appare, quindi, compatibile con la delibazione della richiesta ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2. 4. Alla stregua dei predetti rilievi, il Giudice dell’esecuzione doveva, pertanto, trattare la proposta opposizione in camera di consiglio, nelle forme dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 4 e art. 127 cod. proc. pen., previa instaurazione del contraddittorio, e non dichiararla inammissibile de plano ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2.

L’adozione del provvedimento de plano senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dall’art. 666 c.p.p., comma 2, poichè comporta l’omessa citazione del condannato, precludendogli la partecipazione all’udienza camerale, e l’assenza della sua assistenza tecnica nei casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile del provvedimento assunto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, ultima parte, (tra le altre, Sez. 1, n. 30100 del 17/06/2009, dep. 20/07/2009, New Logan Ltd e altri, Rv. 244817;

Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, dep. 24/03/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Mastrillo, Rv. 242894; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, Chiovitti, Rv. 213387).

5. Rilevato l’indicato vizio procedurale, che ha carattere assorbente su ogni altra questione, deve, per l’effetto, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti allo stesso Giudice dell’esecuzione perchè provveda sul merito della opposizione, con piena libertà di giudizio, a seguito di procedura camerale partecipata.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Roma per la decisione sull’opposizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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