T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 453 Notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Col presente ricorso l’istante ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dal Prefetto di Pordenone in data 13.7.10, nonché la reiezione del ricorso gerarchico tempestivamente proposto, di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 18.1.11.

2. – Nella camera di consiglio per la sospensione dei provvedimenti opposti del 30.8.11, il Collegio sollevava, d’ufficio, il problema della possibile inammissibilità del ricorso, in quanto notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste territorialmente competente, assegnando termine al ricorrente per la proposizione delle proprie osservazioni e difese.

3. – L’istante non ha dimesso alcuna memoria; pertanto, all’odierna Camera di Consiglio cui la definitiva delibazione della questione era stata rinviata, assente il difensore, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Il ricorso è inammissibile.

Infatti, a tenore dell’art. 1 della L. 260/58, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, della L. 103/79 (e di giurisprudenza pacifica; si vedano, da ultimo: C.S. n. 2171/11 e n. 9559/10, nonché Tar Marche – Ancona n. 179/11 e TAR Umbria n. 528/10) tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati alle Amministrazioni resistenti presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto abbia sede l’autorità giudiziaria adìta.

Va, quindi, considerata nulla la notificazione di un ricorso al TAR presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso l’Avvocatura Distrettuale, per legge competente.

4.1. – Va precisato che il nuovo codice del processo amministrativo ha previsto, all’art. 44, che "nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla".

Può essere, quindi, consentita la rinnovazione della notificazione allorchè la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante. Ne consegue che, nel presente caso, tale beneficio non può essere concesso, posto che la nullità deriva solo da un errore della parte, neppure scusabile, perché la nullità della notificazione effettuata presso l’Avvocatura Generale, in luogo di quella Distrettuale è affermata da un indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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