Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-02-2012, n. 1516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso ai sensi della L. Fall., art. 101, depositato nel luglio 2004, la Intesa gestione Crediti s.p.a., cessionaria di tutti i crediti della Caripuglia s.p.a., chiedeva al tribunale di Brindisi di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Agricola Meyana a r.l., in via chirografaria per l’importo di Euro 4.916.014,00 oltre interessi. Deduceva che il ricorso tardivo era ammissibile, nonostante una sua precedente rinuncia scritta alla domanda di insinuazione al passivo e nonostante l’intervenuta sentenza di omologazione della proposta di concordato avanzata dalla Cooperativa, perchè tale proposta prevedeva espressamente il pagamento degli ulteriori crediti che fossero stati ammessi al passivo e fatti valere entro la data del passaggio in giudicato della sentenza, non ancora avvenuto. Comparso alla prima udienza senza costituirsi in giudizio, il Commissario Liquidatore faceva rilevare che il concordato era stato totalmente eseguito ed era ormai in fase di chiusura.

2. Il Tribunale, ritenuto che la sentenza di omologazione, non impugnata nei 15 giorni dall’affissione, era passata in giudicato in data (1.10.2003) anteriore al deposito del ricorso, dichiarava l’inammissibilità del ricorso stesso e la carenza di legittimazione passiva del Commissario Liquidatore, posto che, una volta chiusa la procedura, le domande di accertamento di crediti quale quella in esame (peraltro inammissibile anche sotto l’ulteriore profilo della intervenuta precedente rinuncia) devono proporsi nelle forme ordinarie nei confronti della cooperativa tornata in bonis. 3.

Proposto appello dalla Castello Gestione Crediti s.r.l. quale mandataria della cessionaria del credito da Intesa Gestione Crediti s.p.a., la Cooperativa Agricola Meyana in L.C.A. restava contumace, mentre interveniva l’assuntore del concordato, L.F., resistendo al gravame. Con sentenza depositata il 4 dicembre 2007, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello e compensava le spese tra l’appellante e il L., ritenendo priva di fondamento la doglianza dell’appellante secondo cui la sentenza di omologazione, al momento del deposito del ricorso in questione, non fosse ancora passata in giudicato. 4. Avverso tale sentenza la Italifondiario s.p.a., quale società incorporante la C. Gestione Crediti s.r.l., ha, con atto notificato il 19 gennaio 2009, proposto ricorso a questa Corte sulla base di due motivi. Resistono con controricorso D., V. e L.A.R., quali eredi di L. F. deceduto il (OMISSIS). La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel dicembre 2007 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 2. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, l’illustrazione del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 105, 112, 344 cod. proc. civ., e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, si conclude con due quesiti di diritto generici, non contenenti tutti gli elementi sopra indicati. Invero, in tali quesiti la ricorrente si limita ad enunciare il principio dell’obbligo del giudice di pronunciare su tutta la domanda e sulle questioni rilevabili d’ufficio nonchè il principio della carenza di legittimazione del terzo assuntore all’intervento nel giudizio di appello relativo alla ammissione di un credito allo stato passivo, senza precisare le peculiarità del caso in esame nè quindi indicare le ragioni per le quali quei principi dovrebbero condurre all’accoglimento del gravame.

3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, senza tuttavia esporre alcuna sintesi. 4. Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 11.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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