Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-09-2011, n. 34698 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2010 il Tribunale di Salerno, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta nell’interesse di C.G. avverso il provvedimento del 15 gennaio 2009 del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli, con il quale era stata rigettata la richiesta di detrazione dal cumulo delle pene, effettuato con provvedimento n. 238/03 della stessa Procura, del periodo di detenzione in custodia cautelare sofferto dal predetto nell’ambito del procedimento definito con sentenza di condanna del 6 ottobre 1994 della Corte d’appello di Napoli, inserita nello stesso cumulo.

Il Tribunale, ritenuta la propria competenza, e rilevato che con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 143/09 emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno il 7 agosto 2009, che aveva sostituito il provvedimento di cumulo n. 238/03, la pena detentiva per il C. era stata rideterminata nella misura dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, ha, in particolare, ritenuto che:

– era ravvisabile l’interesse processuale a ricorrere del C. avuto riguardo all’interesse del medesimo, anche se condannato alla pena definitiva dell’ergastolo, all’ottenimento della chiesta detrazione del periodo sofferto in stato di custodia cautelare, per fruire dei benefici premiali o dell’istituto della liberazione condizionale o di eventuali modifiche del regime detentivo, interno all’Istituto di pena, rapportate al quantum della pena espiata;

– sul piano sostanziale non era precluso ai detenuto, anche se condannato all’ergastolo, di ottenere la detrazione del periodo sofferto in stato di custodia cautelare dal cumulo esecutivo delle pene inflitte;

– nel merito della domanda occorreva valutare la possibilità di considerare la detenzione, subita dal condannato a titolo di custodia cautelare (dal 20 giugno 1985 al 10 maggio 1988), fungibile con quella inflitta con la sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei.

Secondo il Tribunale non sussisteva la fungibilità tra i due titoli detentivi, essendo l’isolamento cautelare modalità di custodia disposta per ragioni processuali, di natura endoprocessuale, e l’isolamento diurno sanzione penale e non modalità di esecuzione dell’ergastolo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, C.G., che ha denunciato con unico motivo la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 657 cod. proc. pen..

Secondo il ricorrente, il Tribunale è incorso in evidente illogicità, poichè, dopo aver condiviso le ragioni della proposta opposizione, ha affermato la non fungibilità della patita custodia cautelare con la condanna all’ergastolo con isolamento diurno per sei mesi per la diversità ontologica tra isolamento diurno e isolamento cautelare, senza che tale paragone fosse stato oggetto dell’opposizione, proposta quando l’isolamento diurno non era stato ancora applicato.

Anche rispetto al nuovo cumulo di pene, ad avviso del ricorrente, i periodi di carcerazione già patiti, a titolo di espiazione di pena detentiva o di custodia cautelare presofferta, dovevano essere imputati come pena già espiata, mentre l’applicazione dell’isolamento diurno non poteva sottrarsi al meccanismo indicato dall’alt. 657 cod. proc. pen..

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso per la condivisibilità dell’iter logico argomentativo dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale con l’ordinanza impugnata ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, avente ad oggetto il diniego della detrazione dal provvedimento di cumulo delle pene del periodo di custodia cautelare dallo stesso sofferto nell’ambito del procedimento definito con sentenza del 6 ottobre 1994 compresa nello stesso cumulo, dopo aver ritenuto sussistenti l’interesse processuale e il corrispondente diritto sostanziale del ricorrente, anche se condannato alla pena definitiva dell’ergastolo, all’ottenimento della chiesta detrazione.

Il rigetto è motivato dal rilievo che la carcerazione subita a titolo di custodia cautelare non può essere considerata fungibile con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, stabilita con il provvedimento di cumulo di pene concorrenti del 7 agosto 2009, che ha sostituito il provvedimento di cumulo n. 238/03, per non essere "tra loro fungibili" i due titolo detentivi in relazione alla "radicale differenza" tra l’istituto dell’isolamento diurno e quello dell’isolamento cautelare, il primo essendo una vera e propria sanzione penale e il secondo una "modalità di custodia disposta per ragioni processuali". 3. Deve convenirsi con il ricorrente che l’iter motivo è palesemente illogico.

Il Giudice dell’esecuzione ha individuato le ragioni della infungibilità dei titoli detentivi, facendo riferimento all’isolamento diurno e all’isolamento cautelare e ritenendo di dover porre detti istituti a confronto, valutarne la differenza e trarre da essa elementi ostativi all’applicazione dell’art. 657 cod. proc. pen..

In tal modo, non si è considerato che la questione della fungibilità tra la durata dell’isolamento diurno, previsto dall’art. 72 cod. pen., e il periodo di custodia cautelare, in cui sia stato disposto l’isolamento cautelare consistente nella sospensione delle ordinarie regole di trattamento, previsto dall’art. 41-bis Ord. Pen., non aveva formato oggetto del giudizio di opposizione, e l’isolamento cautelare non faceva parte dei dati fattuali sui quali la tutela giurisdizionale doveva espletarsi.

Il thema decidendum atteneva, invece, alla fungibilità della custodia cautelare, senza isolamento cautelare, con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ordine alla quale il Giudice ha omesso di pronunciarsi.

4. L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame della fattispecie al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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