Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-09-2011, n. 34679 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 maggio 2008 il Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, ha dichiarato L.K. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 6, per avere favorito la permanenza nel territorio dello Stato di due cittadini cinesi (capo A), e del reato di cui all’art. 22, comma 6, per avere occupato alle proprie dipendenze i predetti cittadini privi del permesso di soggiorno (capo B), e l’ha condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di sei mesi di reclusione e di Euro ottocento di multa.

2. Con sentenza del 12 marzo 2010 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo A) perchè il fatto non sussiste e, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B) in mesi tre di arresto ed Euro settemila di ammenda.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l’elemento finalistico dell’ingiusto profitto, qualificante il profilo soggettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato, non poteva essere individuato nel mero impiego dello straniero come manodopera in nero, occorrendo la sussistenza di un quid pluris, nella specie non provato.

Quanto al trattamento sanzionatorio per il reato sub B), la Corte ha rilevato che:

potevano riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, in considerazione non solo della incensuratezza, ma anche della condizione personale dell’imputato e della presenza, nell’impresa, anche di lavoratori regolarmente denunciati;

– era da ritenere equa la pena di mesi tre di arresto e di Euro settemila di ammenda (pena base pari a mesi quattro e giorni quindici di arresto ed Euro diecimila di ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p.), tenuto conto della pena edittale all’epoca del fatto, del numero dei lavoratori clandestini occupati e dei criteri di cui all’art. 133 c.p.;

– non ricorrevano i presupposti della sospensione condizionale della pena per l’impossibilità di presumere che l’imputato si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati connessi alla svolta attività imprenditoriale, tenuto conto delle modalità di svolgimento della stessa, tipiche della imprenditoria cinese, ovvero con l’esclusivo utilizzo di manodopera costituita da connazionali reperibili con specifici e informali canali di collocamento.

3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 133 c.p. e art. 164 c.p., comma 1.

Secondo il ricorrente il diniego della chiesta sospensione condizionale della pena è fondato su due parametri estranei ai criteri normativi, integrando circostanze non attinenti nè alla gravità del reato nè alla capacità a delinquere di esso ricorrente, ma ancorate a elementi fattuali, estranei alla previsione dell’art. 133 c.p., richiamato dall’art. 164 c.p., comma 1. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione per illogicità e incoerenza dell’impianto argomentativo della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 133 c.p. e art. 164 c.p., comma 1, sul rilievo che la sentenza ha ancorato l’affermazione di responsabilità non alla sua personalità, ma alla valutazione, spersonalizzata, del contesto ambientale della sua futura attività imprenditoriale, traendone conclusioni contraddittorie attinenti alla sua sfera strettamente individuale, e sul rilievo del contrasto delle ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena (legate al condizionamento ambientale della sua condotta futura) con le ragioni del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, legate anche alla regolare assunzione di personale dipendente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che il giudice di merito, per espressa previsione dell’art. 164 c.p., comma 1, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena solo se presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tale valutazione va eseguita non sulla base di congetture o supposizioni ma avendo riguardo, in virtù della stessa norma, alle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., e quindi alla personalità complessiva dell’imputato stesso, che va desunta dalle modalità e gravità del reato commesso e dalla sua capacità a delinquere, nell’ottica della specifica funzione rieducativa insita nel beneficio (in armonia con l’art. 27 Cost.) e che è quella di perseguire una messa alla prova sotto lo stimolo, non trascurabile, della revoca del beneficio in caso di recidiva, non disgiunta dal fine di ovviare alle conseguenze negative, che di frequente l’impatto con l’ambiente carcerario determina nei confronti di una persona esente da precedenti pregiudizievoli, e verso le quali il legislatore si è mostrato attento quando ha previsto – sotto determinate condizioni – la revocabilità del beneficio (tra le altre, Sez. 3, n. 11091 del 27/01/2010, dep. 23/03/2010, Di Rosa e altri, Rv. 246440; Sez. 3, n. 4838 del 29/01/1998, dep. 24/04/1998, Vaccarella M., Rv. 210736; Sez. 1, n. 1848 del 15/12/1993, dep. 14/02/1994, Ponzio, Rv. 196523; Sez. 1, n. 4154 del 29/03/1993, dep. 29/04/1993, P.M. in proc. Mancarella, Rv. 193740; Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, dep. 08/10/1992, P.M. in proc. Bocchetti, Rv. 191875; Sez. 1, n. 2171 del 15/05/1992, dep. 27/07/1992, Florio, Rv. 191457; Sez. 1, n. 4686 del 13/12/1991, dep. 15/04/1992, Grasso, Rv. 189866; Sez. 6, n. 4933 del 16/02/1984, dep. 28/05/1984, Rampuglia, Rv. 164490; Sez. 1, n. 9547 del 10/06/1981, dep. 9/10/1981, Calamità, Rv. 150750).

Si è anche osservato che il giudice di merito, se, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 c.p., deve comunque indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (tra le altre, Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 18/02/2010, Miranda, Rv, 246184; Sez. 4, n. 9540 del 13/07/1993, dep. 20/10/1993, Scali, Rv. 195225).

3. La Corte non si è adeguata a tali principi, poichè ha ritenuto di non dover sospendere la pena sulla base del rilievo dello svolgimento da parte dell’imputato dell’attività imprenditoriale "secondo modalità tipiche della imprenditoria cinese" e del rilievo del "ricorso esclusivo all’utilizzo di manodopera costituita da connazionali recentemente giunti, in vario modo, in Italia".

Tali elementi, che attengono a un ritenuto generalizzato riferimento a modalità di svolgimento dell’attività d’impresa, collegate al settore merceologico e al contesto ambientale in cui opera l’imputato, non sono sorretti da alcuna valutazione riferita a quest’ultimo e a elementi di fatto individualizzanti, rientranti nel paradigma normativo dell’art. 133 c.p. e fondanti un giudizio prognostico, positivo o negativo, di ravvedimento del colpevole ai sensi dell’art. 164 c.p., comma 1.

Nè l’iter logico seguito per l’espresso giudizio conclusivo risulta adeguatamente esplicitato, tanto più che il medesimo supposto collegamento della condotta dell’imputato con il contesto ambientale è stato escluso dalla stessa Corte, che ha valutato favorevolmente – ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche – la condizione personale dell’imputato e la presenza nell’impresa, unitamente ai due lavoratori clandestini, di "lavoratori regolarmente denunciati". 4. La mancata formulazione di una prognosi individualizzata negativa, rapportata ai criteri di cui all’art. 133 c.p., a fondamento del disposto diniego del beneficio comporta l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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