Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-09-2011, n. 34659 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 10 maggio 2010 la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, per omessa deduzione dei motivi, l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 13 maggio 2009.

Il B. si è personalmente gravato contro tale provvedimento con atto intestato come "incidente di esecuzione", ma da qualificare invece come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 3. Quale unico motivo il ricorrente lamenta che il provvedimento sia stato emesso senza che gli fosse pervenuta alcuna comunicazione da parte della Corte d’Appello; sostiene anche, con scarsa chiarezza, essergli stato "rimandato Indietro" il motivo di appello ed essergli mancate notizie da parte del suo difensore.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

L’art. 591 c.p.p., comma 2, nel disporre che il giudice dell’impugnazione dichiari con ordinanza, anche d’ufficio, l’inammissibilità del gravame per una delle cause di cui al precedente comma 1 (fra le quali è annoverata l’omessa deduzione dei motivi ex art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), non richiede l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127 c.p.p., legittimando perciò l’emissione dell’ordinanza de plano, senza alcun obbligo di previa comunicazione all’imputato o al suo difensore.

Alla stregua di quanto suesposto, la doglianza elevata – peraltro in termini non del tutto perspicui – dal ricorrente si rivela estranea al quadro giuridico di riferimento, oltre che priva di concreti riferimenti alla motivazione dell’ordinanza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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