Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-09-2011, n. 34658 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 13 dicembre 2008 il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, a seguito di istanza ex art. 444 c.p.p., ha applicato a P.S.Y. la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il delitto di cui all’art. 495 c.p., concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, affidandolo a un solo motivo. Con esso impugna la disposta sospensione condizionale, osservando che non basta a giustificare l’applicazione del beneficio un generico giudizio di "concedibilità"; sostiene che la condizione del P., illegalmente presente nel territorio dello Stato, non consente una prognosi favorevole in ordine alla sua futura astensione dal commettere nuovi reati.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non consentito.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato applicato dal giudice di merito sulla base di un accordo legittimamente intervenuto fra il pubblico ministero e l’Imputato, entro lo schema procedimentale di cui all’art. 444 c.p.p., e ratificato dal Tribunale in esito a una verifica della legalità (nel cui ambito si colloca il giudizio di "concedibilità" della sospensione) dell’assetto sanzionatorio pattuito.

Nella situazione così descritta, l’impugnazione del Procuratore Generale si risolve in un recesso dall’accordo che non può essergli consentito, neppure in considerazione della sua posizione sovraordinata rispetto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Questa Corte Suprema, invero, ha già ripetutamente enunciato il principio – che va qui ribadito – secondo cui "l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, sicchè è inammissibile l’impugnazione del Procuratore Generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall’accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti" (Cass. 10 gennaio 2006 n. 3622; Cass. 22 dicembre 2003 n. 20165/04; Cass. 5 febbraio 1999 n. 627).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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