Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-02-2012, n. 1509 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.D. e D.S.A. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando loro in solido quali eredi di A.A. Euro 4.316,00 per anni sei e mesi due di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale e stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti di Roma prima e della Campania poi dal 28.6.1971 al 30.11.2006 e nel corso del quale il loro dante causa era deceduto in data 19.4.2004.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso ci si duole dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere prescritto il diritto all’indennità per il periodo anteriore al decennio decorrente dalla data di presentazione della domanda (8.2.2008).

I motivo è fondato, avendo già la Corte affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4, per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

Con il secondo motivo ci si duole dell’insufficiente liquidazione dell’indennità, operata dal giudice del merito in Euro 700,00 per anno di ritardo per un totale di Euro 4.316,00. Il motivo è fondato essendo la somma complessivamente riconosciuta inferiore rispetto a quella risultante dall’utilizzo del parametro indicato dalla Corte.

Il terzo motivo che attiene alla liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito. Giova precisare, quanto al periodo di durata da considerarsi ai fini del calcolo dell’indennizzo che i giorno iniziale non può farsi consistere, nella fattispecie, con quello di inizio del processo e che quello finale coincide con la data del decesso del de cuius cui non ha fatto seguito la costituzione in giudizio degli eredi attuali ricorrenti in quanto "In tema di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, la fonte del riconoscimento del relativo diritto non deve essere ravvisata nella sola L. n. 89 del 2001, poichè il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. n. 848 dei 1955, condizionatamente all’accettazione della clausola opzionale recante il riconoscimento da parte degli Stati contraenti della competenza della Commissione (oggi, della Corte europea dei diritti dell’uomo), avvenuta per l’Italia il 1 agosto 1973. Pertanto, il diritto all’equa riparazione spetta anche agli eredi della parte che abbia introdotto il processo prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, dovendosi a tal fine tenere conto del periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso dell’attore originario, al quale tuttavia, in caso di mancata costituzione in giudizio dell’erede, non può essere cumulato il periodo di pendenza successivo al decesso, attesa la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16284 del 10/07/2009).

Ne consegue, non essendo seriamente contestabile l’eccessiva durata di una procedura quasi ventennale, che in applicazione del principio (sentenza n. 14753/2010) secondo cui l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria e tenuto conto della giurisprudenza in materia della Corte, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento in favore dei ricorrenti pro quota ereditaria complessivamente di Euro 10.500,00 a titolo di equo indennizzo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti prò quota ereditaria della somma complessiva di Euro 10.500,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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