Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 23-09-2011, n. 34657 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12 maggio 2010 il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato ad T.A. la pena di anni due di reclusione, sostituita con la semidetenzione nella misura di anni uno e mesi otto, per il delitto di cui all’art. 81 c.p., comma 2, artt. 319, 321, 110 e 476 c.p. e per il delitto di cui all’art. 81 c.p., comma 2, art. 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, unificati dal vincolo della continuazione.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a un solo motivo. Con esso sostiene che l’accordo delle parti deve ritenersi viziato da un errore di diritto, in mancanza del quale si sarebbe concordata l’applicazione della sanzione sostitutiva della pena per l’intera durata di anni due di reclusione; l’errore sarebbe consistito, secondo il ricorrente, nell’aver ritenuto che non fosse sostituibile la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p., mentre il relativo divieto – in precedenza statuito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 60 – era stato abrogato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 4, comma 1, lett. c).

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Per quanto fosse indubbiamente possibile, a seguito della novella abrogativa della L. n. 689 del 1981, art. 60, convertire nella sua interezza la pena della reclusione in quella della semidetenzione, il G.U.P. ha ritenuto ratificarle il diverso e più limitato accordo intercorso fra il pubblico ministero e l’imputato, ravvisandovi un’espressione della libertà di determinazione delle parti, propria della procedura ex art. 444 c.p.p.; così operando, del resto, non ha violato alcuna disposizione di legge, non potendosi considerare contra ius la sostituzione meramente parziale della pena detentiva, stante la previsione espressa di una tale ipotesi (sia pur nel concorso di diverse condizioni) nella della citata L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 4.

Attesa la legalità del trattamento sanzionatorio applicato, il principio di irretrattabilità dell’accordo di "patteggiamento" non consente di sindacare in sede di legittimità le determinazioni assunte dal giudice in base ad esso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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