Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-02-2012, n. 1508 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha accolto parzialmente il ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio a far tempo dal 30.7.1997 e ancora pendente alla data di presentazione della domanda (23.5.2007).

Gli intimati non hanno proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso l’Amministrazione si duole dell’eccessiva liquidazione dell’indennità per l’irragionevole durata del processo, quantificata dal giudice del merito in ragione di Euro 1.000,00 per anno di ritardo pur a fronte della modestia della posta in gioco e della scarsa diligenza processuale dei ricorrenti.

I motivi sono fondati in quanto la Corte d’appello si è immotivatamente discostata dai parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali deve quantomeno tenersi conto della minore intensità del patema d’animo per i primi tre anni di irragionevole durata del procedimento.

Il terzo motivo con il quale ci si duole che il giudice del merito non abbia assunto come termine finale di durata del giudizio presupposto quello in cui la sentenza è stata pronunciata è infondato in quanto deve tenersi conto ai fini indicati della data di irrevocabilità della stessa.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione de limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 6.250,00 in favore di ciascuno degli intimati a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni sette di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza dell’Amministrazione mentre quelle di questa fase debbono essere poste a carico degli intimati in solido.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.250,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 4.620,00, comprensivi di spese generali, di cui Euro 2.500,00 per diritti, Euro 1.700,00 per onorari, oltre accessori di legge;

condanna gli intimati in solido alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito; spese della fase di merito distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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