Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-02-2012, n. 1505 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha rigettato la loro domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Emilia Romagna a far tempo dal 19.4.1996 e definito in data 27 marzo 2009.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, l’impugnato decreto viene censurato in relazione alla ritenuta insussistenza del patema d’animo conseguente alla pendenza del giudizio a causa della consapevolezza della totale infondatezza della pretesa.

I motivi sono fondati.

La Corte ha già enunciato il principio secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito sia configurarle come lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il diritto all’equa riparazione, costituendo circostanze di abuso del processo e derogando alla regola secondo cui il diritto all’indennizzo è indipendente dall’esito del processo presupposto ( L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2), deve essere provata dall’Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo che possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell’infondatezza della pretesa; l’Amministrazione non è tuttavia tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; conseguentemente, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti ai processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare" (Sez. 1, Ordinanza n. 8513 del 9/04/2010).

Alla luce di tale principio non appare appagante la valutazione operata dal giudice del merito in quanto l’incertezza anche rilevante del giudizio non esclude di per sè il patema d’animo, ben potendosi confidare, ad esempio, in un mutamento della giurisprudenza, mentre è solo l’accesso al giudizio finalizzato a lucrare sulla sua durata che consente di escludere il diritto all’indennizzo.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, non essendo seriamente contestabile l’eccessiva durata di una procedura ultra decennale, in applicazione del principio (sentenza n. 14753/2010) secondo cui l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria e tenuto conto della giurisprudenza in materia della Corte, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 6.500,00 a titolo di equo indennizzo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.500,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 3.067,00, di cui Euro 1.012,00 per diritti, Euro 2005,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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