Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-05-2011) 23-09-2011, n. 34695 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 febbraio 2009, il Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Cerignola ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata fra le parti di un anno di reclusione ed euro quattrocento di multa a D.M.M.F., in relazione ai contestati delitti di porto illegale in luogo pubblico di pistola cal. 7,65 marca Walther, di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, e di lesioni personali in danno di R. D., aggravate dall’uso della medesima arma, di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen..

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto l’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ha valutato la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati, ha considerato congrua la pena anche in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla sussistenza del vincolo della continuazione tra gli addebiti.

Con la stessa sentenza è stata disposta la sospensione condizionale della pena ed è stata ordinata la confisca e la trasmissione alla D.A. di Napoli di quanto in sequestro.

2. Avverso la detta sentenza ha proposto appello per mezzo dei suoi difensori D.M.M.F., che ne ha chiesto la riforma agli effetti della rimozione dell’ordine di confisca delle armi sequestrate, diverse dalla pistola cal. 7,65 marca Walther PPK cal.

7,65 matr. 283964, e la loro custodia presso un fiduciario in attesa dell’alienazione.

L’appellante deduceva a fondamento della proposta impugnazione che:

– in sede di perquisizione domiciliare, dopo il fatto che aveva dato luogo alla contestazione del delitto di lesioni, i Carabinieri di Orta Nova avevano sequestrato le armi di cui all’elenco allegato al verbale, che erano da esso appellante detenute legittimamente in forza delle autorizzazioni rilasciate dall’autorità amministrativa, e costituite dal porto di fucile per caccia del 28 marzo 2007 e dalla licenza permanente per la collezione di armi comuni del 26 novembre 1993;

– il 3 febbraio 2009 il Questore di Foggia aveva disposto con decreto la revoca delle licenze assegnando termine di giorni novanta per l’alienazione delle armi e munizioni in possesso di esso appellante, con ritiro e temporanea custodia delle stesse a cura dei Carabinieri di Orta Nova, anche a mezzo affidamento a un’armeria locale;

– la disposta confisca era coerente per la pistola per essersi assunto che con la stessa era stato commesso il reato di lesioni, ma non per le altre armi non servite per commettere il reato, assentite da autorizzazione amministrativa, e come tali soggette a conseguenze sanzionatorie in ambito amministrativo, quali la revoca delle licenze e l’obbligo dell’alienazione a terzi delle armi.

3. La Corte d’appello di Bari, qualificato l’appello come ricorso, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca delle armi diverse dalla pistola.

5. A mezzo memorie in data 8 ottobre 2010 e 3 maggio 2011 il ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato 2. Questa Corte ha più volte affermato che la L. n. 152 del 1975, art. 6, nel prevedere che il disposto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi a prescindere dalla condanna della persona non "estranea al processo", non prescinde dalla valutazione della estraneità di questa al reato, sempre che si tratti di cose non oggettivamente criminose in modo assoluto (tra le altre, Sez. 1^, n. 7310 del 22/12/1999, dep. 10/02/2000, Bernardi, Rv. 215240; Sez. 1, n. 5580 del 06/11/1995, dep. 15/11/1995, Amadei, Rv. 202757).

Nella specie, all’imputato sono stati contestati il reato di porto illegale in luogo pubblico di una pistola marca Walther e il reato di lesioni personali, commesso utilizzando la medesima arma, mentre non sono stati contestati reati comunque connessi alle altre armi, la cui detenzione, suscettibile di essere autorizzata, è stata autorizzata con le licenze di porto del fucile da caccia e di collezione delle armi comuni, rilasciate dall’autorità amministrativa e revocate con decreto prefettizio del 3 febbraio 2009. 3. Consegue che la sentenza impugnata non è coerente con la disciplina normativa e con le emergenze processuali relativamente alle armi, sottoposte a sequestro probatorio, diverse dalla indicata pistola, soggetta a confisca obbligatoria in quanto portata in luogo pubblico e utilizzata per commettere il reato di lesioni.

Tale rilievo giustifica l’annullamento senza rinvio della sentenza, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente al punto relativo alla disposta confisca delle armi diverse dalla pistola, che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che elimina, delle armi diverse dalla pistola Walter PPK. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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