Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2012, n. 1485 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Suisse sas proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 258/02 emesso nei suoi confronti dal presidente del tribunale di Sondrio in favore della ricorrente Edilazzeri di Lazzari Giuliano & C. per la somma di Euro 137.024,79, oltre interessi legali e spese, a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti per suo conto (costruzione di un albergo), come dalle fatture prodotte. L’opponente deduceva che la società opposta aveva eseguito solo parte dei lavori commissionati, tutti però regolarmente saldati, per i quali anzi le aveva corrisposto più di quanto dovuto e che peraltro presentavano vizi e difetti come a suo tempo contestati al direttore dei lavori.

Concludeva chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto, l’accertamento del saldo da essa effettivamente dovuto e in via riconvenzionale la condanna della soc. Edilazzari al pagamento della somma di L. 306.000.000.

Si costituiva in giudizio la snc Edilazzeri di Lazzari Giuliano & C. chiedendo il rigetto dell’opposizione ed eccependo in ordine ai dedotti vizi dell’opera la decadenza della relativa denuncia ai sensi dell’art. 1667 c.c. in quanto non tempestivamente proposta. Espletate le prove per testi e disposta CTU, il tribunale di Sondrio con sentenza n. 243 del 16.5.2007 accoglieva l’eccezione di decadenza dell’opposta, rigettando l’azione risarcitoria dell’opponente;

accertava in Euro 74.286,21 il residuo credito della snc Edilazzeri, revocava il decreto ing. opposto, condannando l’opponente al pagamento del suddetta somma, oltre agli interessi legali dal 14.12.2000 ed alle spese processuali.

Avverso la sentenza proponeva appello la soc. La Suisse, rilevando in modo particolare l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza, comunque infondata, con il riconoscimento della sussistenza dei vizi e difetti lamentati; sosteneva che il credito di controparte ammontava a Euro 28.917,54; che la statuizione degli interessi legali era affetta da extrapetizione e che infine la condanna alle spese processuali era ingiustificata. Si costituiva la soc. appellata resistendo all’impugnazione, e insistendo per la conferma della pronuncia impugnata. L’adita Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 3037/2009 depos. in data 30.11.2009, accertava in favore della sas La Suisse, un credito risarcitorio per vizi pari a Euro 48.079,00 e compensati i reciproci crediti delle parti, riduceva la condanna a carico della stessa sas La Suisse ad Euro 26.717,21, con gli interessi dal 14.12.2000 al saldo; condannava infine la sas La Suisse al pagamento di 1/2 delle spese dei due gradi di giudizio. Sosteneva la corte che doveva ritenersi intempestiva l’eccezione di decadenza dei vizi per garanzia, in quanto sollevata per la prima volta in modo esplicito ed in equivoco solo nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c.. Doveva dunque tenersi conto dei predetti vizi e difetti, così come valutati dal CTU in complessivi Euro 48.079,00, per cui compensate le voci di credito tra le due società, la condanna della La Suisse in favore della snc Edilazzari veniva ridotta ad Euro 26.717,21, con l’aggiunta degli interessi legali.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorre la snc Edilazzari sulla base di 2 censure. Resiste sas La Suisse con controricorso.

Proponendo altresì impugnazione incidentale.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo del ricorso principale la snc Edilazzari denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2 "per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito" nonchè l’insufficiente o contraddittoria motivazione.

Sostiene l’esponente che l’eccezione di decadenza della garanzia per vizi e difetti dell’opera, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, era stata tempestivamente proposta, addirittura alla prima udienza di trattazione del 20.1102, nel cui verbale il proprio procuratore aveva esplicitamente precisato: "…. che l’Albergo la Suisse sas…non ha mai contestato nè l’esecuzione dei lavori nè presunti vizi o difetti … ogni eventuale contestazione è tardiva ed inefficace". D’altra parte secondo la dottrina e la giurisprudenza al riguardo non è necessaria nè l’adozione di formule rituali, nè l’indicazione della disposizione di legge invocata. La doglianza è fondata.

Osserva il Collegio che la proposizione dell’ eccezione in parola (come di qualsiasi altra), non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non può essere censurata in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 20870 del 29/09/2009). Nel caso in esame non v’è dubbio che l’eccezione de qua, dal chiaro ed univoco tenore letterale delle espressioni usate, sia stata esplicitamente sollevata ("… ogni eventuale contestazione è tardiva ed inefficace ..") fin dalla prima udienza. Peraltro va rilevato che, in materia di procedimento civile, la volontà di opporre un’eccezione, non deve essere manifestata neppure in modo espresso, ma si presta ad essere desunta anche da un non equivoco comportamento processuale della parte (Cass. n. 11907 del 07/08/2002). L’accoglimento del primo motivo comporta dunque l’assorbimento della seconda censura, con la quale si denuncia l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione delle risultanze accertate dal CTU per vizi e difetti dell’opera,che la corte aveva seguito in modo non condivisibile.

Passando all’esame del ricorso incidentale, va preliminarmente sottolineato che esso è stato tempestivamente proposto, nel rispetto dei termini di legge ( art. 371 c.p.c.).

Con il 1 motivo del ricorso incidentale si eccepisce l’illegittimità della sentenza in punto riconoscimento degli interessi legali in assenza di domanda di parte: si denuncia in proposito l’inesistente motivazione e la violazione di legge.

La doglianza è priva di fondamento in quanto gli interessi legali – contrariamente all’assunto dell’esponente – risultano richiesti espressamente con il ricorso per decreto ingiuntivo del 15.6.2002, per cui non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione Passando all’esame del 2 motivo, con esso si deducono violazioni processuali e sostanziali "in punto parziale implicito rigetto del 3 motivo d’appello sia nella parte sub a (revoca del D.L. ed erroneità della somma riconosciuta) e sia nella parte sub b (erroneità della sentenza e debenza secondo l’opponente ed il suo CTP: esistenza di credito in favore della soc. opponente)".

Con tale doglianza, in sostanza si contestano i "conteggi" dei lavori così come adottati dalla Corte distrettuale, in senso più sfavorevole ad essa esponente. La censura non ha fondamento, sia sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, perchè tali motivi di gravame non sono stati trascritti nella loro interezza, ma solo riportatati a brani, tra l’altro in modo poco chiaro e farraginoso, sia soprattutto perchè impingono in un accertamenti di fatto e in valutazioni del giudice di merito delle risultanze processuali, come tali irrilevanti in questa in sede di legittimità.

Quanto infine al cd. ricorso incidentale subordinato lo stesso è inammissibile investendo questioni non esaminate dal giudice di merito in quanto rimaste assorbite, fondandosi la decisione resa sul punto, sulla questione pregiudiziale sopra esaminata (tardività della denuncia di garanzia ex art. 1667 c.c.). Le questioni suddette, com’è noto, possono essere riproposte avanti al giudice di rinvio.

Conclusivamente: va accolto il 1 motivo del ricorso principale, assorbito il 2 motivo; dev’essere rigetto il ricorso incidentale come sopra precisato. Pertanto la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, anche per le spese di questo giudizio, che deciderà secondo i principi sopra esposti.

P.Q.M.

la Corte accoglie il 1 motivo del ricorso principale, assorbito il 2 motivo; rigetta il ricorso incidentale come in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, anche per le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *