Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-09-2011, n. 34677 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 gennaio 2010 la Corte d’appello di Palermo ha confermato, nella contumacia dell’imputato, la sentenza del 5 giugno 2008 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato C. P. responsabile della contravvenzione, commessa a (OMISSIS), di cui agli artt. 81 e 699 c.p., per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza licenza dell’Autorità, due coltelli in metallo, con manico a scomparsa di plastica, lunghi rispettivamente cm. 18 e cm. 16,5, e l’aveva condannato alla pena di due mesi di arresto.

1.2. La Corte d’appello, che sintetizzava le doglianze mosse con l’atto di appello, ne riteneva l’infondatezza, rilevando che:

– l’auto nella quale erano stati trovati i due coltelli, pur essendo di proprietà del padre dell’imputato, non era dallo stesso guidata da diversi anni, per come riferito dallo stesso imputato;

– quest’ultimo era al corrente della presenza in auto dei coltelli, perfettamente visibili, e ne aveva pertanto la detenzione;

– la singolare doglianza dell’imputato in merito all’omessa contestazione dell’ipotesi aggravata, prevista dall’art. 699 c.p., comma 2, era inammissibile per carenza di interesse, senza che potesse comunque profilarsi alcuna violazione di legge, essendo l’ipotesi ritenuta sussistente meno grave di quella effettiva;

– la pena irrogata in misura quasi corrispondente al minimo edittale era adeguata alla non lieve entità del fatto;

– alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ostavano i precedenti, che rendevano l’imputato anche immeritevole de beneficio della conversione della pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente C.P., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), sul rilievo che il giudice di appello non ha considerato le specifiche censure mosse con l’atto di appello in merito alla insussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione per la sua documentata estraneità alla titolarità del veicolo condotto, di proprietà del padre, e per la mancanza di prova certa e inconfutabile che il veicolo fosse nel suo uso e nella sua disponibilità esclusiva.

L’inconsapevolezza dell’imputato circa la presenza dei coltelli sul veicolo, che esclude la volontarietà del fatto, è, in ogni caso, provata dalla non conoscenza da parte dello stesso della loro esatta ubicazione, evidenziata dal distacco temporale tra la perquisizione personale e quella veicolare e dal consenso espresso all’espletamento di quest’ultima.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.p., sul rilievo che il giudice di appello ha escluso il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, senza considerare che esso ricorrente non ne ha mai goduto e che ha pena inflitta con la precedente condanna è stata da esso ricorrente già scontata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte d’appello, con corretta interpretazione della previsione normativa della fattispecie incriminatrice e con coerente disamina delle risultanze processuali, ha ritenuto gli elementi emersi probativi della condotta illecita contestata all’imputato.

Essa è pervenuta a tale conclusione dopo aver richiamato la censura svolta con il primo motivo d’appello, volta a contestare che i coltelli fossero in uso all’imputato, per essere del padre dello stesso la proprietà dell’auto in cui i coltelli erano stati trovati, e dopo aver condiviso le valutazioni date dal primo Giudice. Questi aveva già posto in risalto che i due coltelli erano stati rinvenuti nell’auto condotta dall’imputato e che dalla circostanza che il padre ne fosse proprietario non discendeva l’estraneità dell’imputato, che ne aveva la disponibilità.

Tale emergenza è stata ragionevolmente valorizzata dalla Corte d’appello, unitamente all’elemento della non esclusa consapevolezza in capo all’imputato della presenza, emersa dalla svolta istruttoria, dei coltelli nell’auto che conduceva, al fine della ritenuta sussistenza degli estremi della contestata contravvenzione.

2.1. A fronte delle motivate argomentazioni svolte in sede di merito, il ricorrente assume la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine alla "sussistenza dei presupposti soggettivi esplicitamente richiesti dall’art. 699 c.p." e assume l’omessa considerazione da parte del Giudice di appello delle censure afferenti l’insussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione.

Le censure, che non deducono, al di là della prospettazione formale, quale norma di legge è stata violata, sono del tutto generiche nella parte in cui, senza alcuna correlazione con le ragioni argomentate della sentenza impugnata, ripropongono la questione del dato documentale della proprietà dell’auto in capo al padre dell’imputato e contestano la disponibilità della medesima da parte di quest’ultimo, e sono censure in fatto, precluse in questa sede, nella parte in cui oppongono una diversa lettura dei dati di fatto relativi alla visibile collocazione dei coltelli nel veicolo, incidente sull’elemento soggettivo della volontarietà del fatto, e si affidano a dati congetturali non verificabili.

3. Quanto al secondo motivo, che attiene al diniego della sospensione condizionale della pena, è sufficiente osservare che le ragioni di censura, che attengono alla circostanza che il ricorrente non ne ha mai goduto e ha già scontato la pena relativa alla precedente condanna, sono in evidente contrasto con la normativa in materia e con la storia giudiziaria dello stesso ricorrente, richiamata dalla Corte, confermata dalle suddette deduzioni difensive e risultante dal certificato del casellario giudiziale.

Il ricorrente, infatti, avendo già riportato condanna a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, non poteva per detta condanna fruire del beneficio della sospensione condizionale, ai sensi dell’art. 163 c.p., e non può fruirne per la condanna inflitta in questo processo, ostandovi la precedente condanna, ai sensi dell’art. 164 c.p., comma 2, n. 1. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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