Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-09-2011, n. 34655 Convalida

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 21.12.2010, il tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato il decreto di convalida 27.10.2010 del p.m. presso il medesimo tribunale, in ordine al sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. di calzature aventi il marchio Timberland Italia, effettuato il precedente 25 novembre dalla Guardia di Finanza, presso i locali della Collection srl, legalmente rappresentata da D.G.A.. La merce era stata ritenuta dall’ausiliario di p.g. D.P.R. non conforme rispetto allo standard e al disciplinare produttivo della Timberland.

Il difensore di D.G.A. ha presentato ricorso per violazione degli artt. 354 e 355 c.p.p. e per vizio di motivazione.

Durante la perquisizione e nell’immediatezza del sequestro il ricorrente ha prodotto documentazione attestante che la commercializzazione delle calzature avveniva sulla base di una perizia tecnica rilasciata dallo studio merceologico S.F. e che queste provenivano dal fornitore DISAC s.a. con sede legale in RSM. La consegna di questa documentazione vanificava la ragion d’essere del sequestro probatorio.

Nel corso dell’udienza camerale, è stata depositata una memoria in nome e per conto della DISAC, in cui si rilevava che le calzature erano state acquistate da licenziatario, la cui originalità è indubbia.

I giudici non hanno dato rilievo a questa documentazione, e hanno confermato la necessità di un approfondimento investigativo affermata dal p.m. nel decreto di convalida, sulla scorta delle difformità rilevate dall’ausiliario di p.g. D.P., a cui ingiustificatamente è stata riconosciuta maggiore credibilità. E’ anche ingiustificato il mantenimento in sequestro di tutte le 561 paia di scarpe, sebbene sia sufficiente per le successive indagini un solo paio.

Il ricorso si articola in doglianza manifestamente infondate.

L’ordinanza ha riconosciuto, in maniera razionale e perfettamente aderente alle risultanze documentali, piena credibilità alle valutazioni di un operatore tecnico, particolarmente esperto nell’ambito della merce in sequestro. Ha con analisi di pari spessore rilevato la non esaustiva area valutativa della consulenza prodotta dalla difesa, effettuata su 4 campioni.

Di qui la piena giustificazione della decisione del provvedimento impugnato, in relazione all’esigenza di un accertamento tecnico, esteso alla totalità degli oggetti in sequestro e la speculare inconsistenza delle censure formulate dal ricorrente.

Quanto alla doglianza, relativa alla mancata limitazione del sequestro a un solo campione, va rilevato che la sua valutazione comporta comunque la dimostrazione della totale identità di tutti i manufatti in sequestro, dimostrazione resa necessaria dalla natura dei manufatti stessi, non necessariamente caratterizzati da piena corrispondenza di tutti gli elementi costitutivi.

In assenza di questa dimostrazione, è pienamente corretta e insindacabile in sede di giudizio di legittimità l’ordinanza del tribunale del riesame di Ravenna.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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