Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2012, n. 1481 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. e Z.G., con atto di citazione del 26 febbraio 1996, convenivano davanti al Tribunale di Modena, B.A. chiedendo: a) l’adempimento dei contratti preliminari stipulati rispettivamente il 15 dicembre 1988 e il 15 febbraio 1989 e, quindi, la pronuncia di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.; b) la condanna del convenuto al pagamento delle spese da essi sostenute per il completamento degli immobili a carico del promittente venditore (pavimentazione in legno, rivestimenti in ceramica, pose di ringhiere, prato e recinzione, completamento della mansarda nell’unità promessa da Z.I.) da compensare con il conguaglio del prezzo pari a lire 32.000.000 ancora dovuto e da versare all’atto del rogito.

Si costituiva il B. aderendo alla domanda degli attori proposta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ma contestava il suo inadempimento eccependo che:

a) in qualità di appaltatore aveva eseguito per incarico degli attori una serie di varianti delle opere in corso, pattuendo, a saldo della vendita e dell’appalto, l’importo di lire 210.000.000, di cui lire 75.000.000 a titolo di appalto sicchè residuava a suo credito la somma di lire 135.000.000, oltre a lire 5.565.767 per il rilascio della concessione edilizia; b) gli attori non avevano mai indicato il notaio nè la data della stipula; c) il termine originario fissato per il trasferimento della proprietà era stato di fatto superato dalle richieste di varianti; e) la stipulazione del rogito era stata impedita dalla mancanza dei provvedimenti amministrativi.

Il Tribunale di Modena, con sentenza del 6 ottobre 2003, disponeva il trasferimento delle abitazioni, oggetto dei preliminari di vendita, subordinando la trascrizione della sentenza al pagamento da parte dei promittenti acquirenti della somma di Euro 16.526,62.

Avverso questa sentenza, interponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Bologna, B.A., lamentando che il Tribunale aveva determinato il residuo del prezzo dovuto dai promittenti acquirenti in base ad un’errata; valutazione delle risultanze istruttorie.

Si costituivano I. e Z.G. chiedendo il rigetto del gravame, e, con appello incidentale, deducevano che il giudice di primo grado non aveva esattamente individuato e quindi quantificato, l’importo dei lavori da essi eseguiti in luogo del promittente venditore.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1416 del 2005, accoglieva l’appello e riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Modena, rideterminando l’importo dovuto dai promissari acquirenti, in Euro 68.721,68. A sostegno di questa decisione, la Corte bolognese osservava: a) i documenti acquisiti in giudizio valutati nel loro insieme e nella loro concatenazione temporale inducevano a ritenere che l’originario prezzo di acquisto delle unità immobiliari fosse passato da lire 835.000.000 a lire 1.013.000.000, evidentemente a seguito delle opere aggiuntive effettuate dal B. su richiesta dei fratelli Z.. Se così non fosse non si capirebbe perchè i fratelli successivamente riconosciuti debitori per lire 210.000.000. Risultando dei pagamenti pari a lire 878.000.000 a favore del B., residuava un credito di lire 135.000.000 pari ad Euro 69.721,62 e, non quello di lire 32.000.000 pari ad Euro 16.526,62, come aveva ritenuto il Tribunale di Modena.

La cassazione della sentenza n. 1416 del 2005 della Corte di Appello di Bologna, è stata chiesta dai fratelli Z. con ricorso affidato ad un motivo sia Z., che avevano già corrisposto lire 803.000.000, si fossero, pure articolato, illustrato da memoria.

B.A., regolarmente intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attività processuale.

Motivi della decisione

1.- Con un unico motivo di ricorso, i fratelli Z. lamentano l’omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo i ricorrenti, la Corte di Bologna avrebbe omesso l’esame integrale della quietanza del 13 ottobre 1995. In particolare, – precisano i ricorrenti – la decisione della Corte di merito si fonda sull’esame dei seguenti documenti acquisiti al processo: a) dei contratti preliminari del 15 dicembre 1988 e del 15 febbraio 1989; b) della quietanza del 9 maggio 1991 con la quale B. ha dichiarato di aver ricevuto dai fratelli Z. lire 803.000.000 per la vendita delle due civili abitazioni, oggetto di causa; c) della dichiarazione del 23 gennaio 1992 con la quale Z.I. riconobbe di essere debitore della somma di lire 210.000.000; d) della quietanza del 13 ottobre 1995 con la quale B. dichiarò di aver ricevuto dagli odierni ricorrenti 878 milioni per la vendita degli immobili.

Sennonchè, la Corte territoriale, nell’esaminare questi documenti, non ha tenuto conto della dichiarazione resa dal B. nella quietanza del 13 ottobre 1995, con la quale – sempre, secondo i ricorrenti – lo stesso riconoscerebbe di essere creditore nei confronti di Z.I. e Z.G. del solo importo di lire 22 milioni. Quest’ultima dichiarazione non può che essere un’indiscussa ricognizione del credito effettivamente esigibile da parte del promissario venditore. Pertanto, la Corte – sempre secondo i ricorrenti – avrebbe omesso di motivare la sentenza sulla base di tutte le risultanze istruttorie acquisite nel processo. E di più, evidenziano i ricorrenti, in entrambi i giudizi di merito il Giudicante ha ritenuto provata l’esecuzione di numerosi lavori da parte dei fratelli Z. per una spesa di lire 41.623.948.

Sennonchè, la Corte di Appello ha ritenuto che quelle maggiori spese sostenute dai fratelli Z. sarebbero state defalcate dal debito che i due acquirenti avevano nei confronti del B.. Epperò, evidenziano i ricorrenti, la Corte bolognese ha omesso di fornire una congrua ed esaustiva motivazione da giustificare il ritener che le opere eseguite dai fratelli Z. fossero state defalcate dal debito dei due acquirenti.

1.1 .- Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza.

1.1.a).- Come insegna questa Corte, ove il ricorrente per cassazione deduca l’omessa valutazione di prove documentali, a pena di inammissibilità, deve, non soltanto, riprodurre il testo integrale o la parte significativa del documento, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma, contestualmente indicare, in relazione alla pretesa fatta valere, anche quali argomenti, deduzioni o istanze formulate in sede di merito in base a tale documento, posto che la sola produzione in detta sede non accompagnata da specifica istanza di esame e da deduzioni circa la rilevanza dei documenti prodotti in relazione alle pretese fatte valere, è irrituale ed irrilevante (sent. n. 19138 del 2004) 1.1.b).- Ora, nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati ad affermare che la Corte territoriale ha tenuto conto solo della prima parte della dichiarazione resa dal B. in data 13 ottobre 1995 (nella quale il B. dava atto di aver ricevuto dai promittenti acquirenti la complessiva somma di lire 878.000.000) e, non anche della parte finale dello stesso documento (nella quale, a loro dire, il B. aveva riconosciuto di essere rimasto creditore nei confronti dei promittenti acquirenti del solo importo di lire 22.000.000). Epperò, gli attuali ricorrenti non solo hanno omesso di riprodurre il testo integrale del documento di cui si dice, ma non hanno neppure precisato se e quali specifiche deduzioni trascurate dal giudice del gravame avessero svolto nelle fasi di merito per evidenziare la rilevanza probatoria della dichiarazione ricognitiva del credito resa nell’occasione dal promittente venditore. Pertanto, resta preclusa in questa sede l’introduzione di un tema di dibattito che, secondo quanto è dato desumere dalla lettura della sentenza impugnata e dalla stessa ricostruzione della vicenda processuale contenuta nel ricorso, non risulta affrontato nei precedenti gradi del giudizio.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorrer provvedere alla liquidazione delle spese perchè gli intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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