Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-09-2011, n. 34654 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 15.12.2010, il tribunale di Messina ha rigettato l’appello e ha confermato l’ordinanza 21.9.2010, con la quale il tribunale della stessa sede ha rigettato la richiesta presentata da D.L.S., nella qualità di legale rappresentante della società Progetto Unico snc, diretta a ottenere la revoca del sequestro preventivo dei locali in cui ha sede la società medesima.

La D.L., attraverso il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, l’ordinanza ha richiamato la posizione processuale dell’appellante, il cui procedimento è stato definito con sentenza di applicazione della pena, a norma dell’art. 444 c.p.p.; in tal modo il giudice ha posto la premessa per giungere a una conclusione errata e fuori tema, in quanto la richiesta di revoca del sequestro preventivo e l’impugnazione sono state proposte non dalla D.L. in proprio, ma nell’interesse della società, la cui posizione è sottoposta alla cognizione del tribunale di Messina, in ordine all’accusa ex L. n. 231 del 2001.

Secondo la ricorrente è condivisibile l’argomento stilizzato dal tribunale, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo di beni di terzi, ove sussista il collegamento con il reato per cui si procede. Secondo il tribunale questo collegamento esiste, poichè nei locali oggetto del vincolo reale la società gode di un consolidato avviamento commerciale, sicchè potrebbe avere un interesse concreto al mantenimento dei medesimi luoghi come sede operativa. Questa affermazione sul consolidato avviamento è del tutto priva di fondamento in quanto non tiene conto che sin dal 15.7.2009 è stata emessa misura cautelare personale nei confronti dei soci, unitamente alla misura coercitiva reale nei confronti delle somme per equivalente e dei locali.

Il giudice ha già escluso il pericolo di reiterazione dei reati in relazione alla misura coercitiva personale degli imputati e quindi il collegamento tra il reato e la persona; anche se si può ritenere che, in sede di misura coercitiva reale nella valutazione del pericolo di reiterazione abbia rilievo il legame tra il bene e il reato, si deve comunque tener conto delle ulteriori emergenze processuali.

L’ordinanza impugnata ha omesso l’esame di proposizioni fattuali e documentali difensive che valgono a consentire la verifica della ragionevole sussistenza dei presupposti e condizioni legittimanti la misura cautelare ex art. 321 c.p.p..

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto è perfettamente conforme proprio alle risultanze processuali l’affermazione della persistenza del collegamento tra i locali sequestrati e i reati contestati alla D.L. e ai correi, in ordine ai quali il procedimento è stato finora definito con sentenza Gip del tribunale di Messina 25.3.2010. Risulta, infatti, che la sentenza ha ad oggetto sia il reato di associazione per delinquere, contestato alla ricorrente, quale socio amministratore della Progetto Unico snc e quale capo, promotrice o comunque organizzatrice dell’associazione, sia alcune diecine di reati di truffa in danno dalla A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Messina,sia alcune diecine di reati di falso ex art. 479 c.p. e falso ex artt. 476 e 482 c.p..

Il reato associativo, unitamente ai numerosi reati fine, ha come "base operativa" la sede de Progetto Unico di Messina, di Stefania De Luca & C..

Va rilevato che il provvedimento di sequestro preventivo dei locali – richiamato dall’ordinanza 21.9.2010- ha motivato, rilevando che "la loro disponibilità può agevolare la commissione di fattispecie analoghe, atteso che in detti locali gli indagati svolgono la loro attività (procedono a visite sommarie di clienti, sostitutive di quelle specialistiche necessarie ai fini del rilascio della prescrizione e del collaudo delle protesi acustiche") Nell’ordinanza del tribunale del riesame si afferma che il cessato pericolo di recidiva specifica, che ha consentito la revoca della misura cautelare personale, applicata alla D.L. e ai correi C. e M., deriva proprio dal mantenimento della indisponibilità dei locali: "invero, proprio l’indisponibilità dei locali consente di ritenere improbabile la reiterazione da parte degli imputati di reati della stessa specie, integrando una misura idonea ad impedire – in uno alle altre misure cautelari applicate nei confronti della società (la misura interdittiva e il sequestro per equivalente delle somme in misura corrispondente al profitto delle truffe) nonchè in alternativa a quelle personali- la prosecuzione dell’attività illecita".

Pertanto, ritenuta la mancata indicazione di fattori che abbiano modificato il quadro storico così delineato, in relazione allo stretto collegamento tra i locali e la massiccia attività illecita sin qui accertata, deve rilevarsi l’assoluta infondatezza della tesi, secondo cui la revoca della misura cautelare personale – per una sorte di giudicato cautelare – possa favorire la revoca della misura cautelare reale, in quanto è risultato proprio il contrario: è stato il mantenimento del sequestro a incidere positivamente sulla misura cautelare personale, consentendo ai giudici di ritenere il venir meno delle esigenze di prevenzione speciale, ax art. 274 c.p.p., lett. c), grazie all’indisponibilità dei locali, e di revocare la misura coercitiva personale. Il venir meno del sequestro preventivo e quindi il ripristino della disponibilità dei locali – oltre che ingiustificato – non potrebbe non ripristinare il pericolo di reiterazione in sede di libertà personale della D.L., socio amministratore della società, locataria dell’immobile in sequestro.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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