Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2012, n. 1478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con sentenza del 12 maggio 2010 n. 11474 questa Corte rigettava il ricorso proposto da G.F. contro una sentenza della Corte d’appello di Catania avente ad oggetto il risarcimento, da parte della datrice di lavoro s.p.a. Azienda siciliana trasporti, dal danno da illegittimo rifiuto di prepensionamento;

che contro questa sentenza il G. propone ricorso per revocazione mentre la s.p.a. AST controricorre propone "ricorso incidentale condizionato", contro cui controricorre a sua volta il G., e deposita memoria;

che il ricorso principale contiene diffuse considerazioni critiche sulla sentenza impugnata, di ardua comprensibilità ma tutte, comunque, attinenti al contenuto della controversia ivi decisa e nessuna prospettante un errore revocatorio riconducibile all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, come modif. da Corte cost. sentt. nn. 36 del 1991 e 51 del 1995; che, dichiarato inammissibile il ricorso, quello incidentale condizionato rimane assorbito e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale e assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in Euro 70,00 oltre ad Euro quattromila per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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