Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-09-2011, n. 34 643 Bancarotta semplice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 14.4.2010, la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza 6.12.06 del tribunale della stessa sede con la quale A.V. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di 6 mesi di reclusione e alle conseguenti pene accessorie, perchè ritenuto colpevole del reato di bancarotta semplice documentale,perchè, quale legale rappresentante della Sas Amato Vincenzo & C., dichiarata fallita il (OMISSIS), sottraeva o comunque distruggeva i libri e le scritture contabili previste dalla legge. Il difensore ha presentato ricorso per violazione dell’art. 219, u.c., L. Fall: la corte non ha tenuto conto che le risultanze processuali contraddicono l’assunto secondo cui la mancanza delle scritture contabili non avrebbe permesso la ricostruzione del passivo fallimentare. Invece, come ha riconosciuto il primo giudice, il passivo è stato ricostruito sulla base della relazione del curatore fallimentare, che ha provveduto alla somma delle diverse domande di insinuazione ammesse alla procedura concorsuale.

Lo stesso giudice da atto della condotta collaborativa del ricorrente, le cui dichiarazioni hanno permesso il recupero all’attivo di un’autovettura. Pertanto va applicata l’attenuante del danno di speciale tenuità, in conformità all’orientamento interpretativo secondo cui la valutazione del danno va operato con riferimento a quello cagionato dal fatto reato e non a quello derivante dal passivo fallimentare.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto propone una valutazione delle risultanze processuali in contrasto con quella effettuata dai giudici di merito in maniera assolutamente fedele alle risultanze processuali e linearmente conforme alla loro razionale interpretazione. E’ stato messo in evidenza come solo la diligente opera di indagine del curatore ha reso possibile ricostruire il movimento degli affari dell’imprenditore fallito in maniera incompleta, tanto da rendere impossibile l’esercizio delle azioni revocatorie e/o altre azioni a tutela degli interessi della massa dei creditori. Le indicazioni effettuate dall’ A., in merito all’auto Fiat Panda non sono state ritenute rilevanti, secondo un razionale e insindacabile giudizio dei giudici di merito, ai fini del riconoscimento dell’attenuante ex art. 219, u.c., L. Fall..

Pertanto è ampiamente giustificato il rigetto della richiesta di apportare una diminuzione della pena, la cui estrema modestia è stata inoltre ben delineata dalla corte territoriale. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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