Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-09-2011, n. 34641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 14.12.09, la corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza 27.2.08 del tribunale della stessa sede, ha condannato G.G. alla pena di tre anni di reclusione e alle connesse pene accessorie, perchè ritenuto colpevole del reato di bancarotta documentale, ex art. 223 e art. 216, commi 1 e 2, L. Fall., perchè, in qualità di amministratore di fatto della Conf.

Sister srl, dichiarata fallita il (OMISSIS) – già sottoposta a sequestro nell’ambito del procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale in data 24.3.01- aveva sottratto e/o occultato e/o distrutto parte delle scritture contabili, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di procurare un pregiudizio ai creditori e, comunque, non averle tenute in modo da rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 96, 122 e 102 c.p.p.: nel mandato di fiducia, il G. ha conferito nomina ed abilitazione alle richieste da avanzarsi quale procuratore speciale e ha autorizzato il difensore alla sostituzione in giudizio, con pari poteri, accordando così pieno e globale affidamento alle scelte concordate anche di natura dispositiva personalissima.

Pertanto il conferimento di sub-delega da parte del G. con le stesse forme di cui all’art. 122 c.p.p. abilitava il difensore alla facoltà di sostituzione. Ha errato quindi la corte di appello, che ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rito abbreviato, avanzata in dibattimento di primo grado.

2. violazione di legge in riferimento all’art. 223, L. Fall. vizio di motivazione: l’istruttoria dibattimentale non consente di ritenere dimostrata la qualifica del G. di amministratore di fatto, in quanto manca la prova della conduzione, da parte dell’imputato, della società in termini di significatività e continuità, che, pur non comportando necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, in ogni caso richiedono l’esercizio di un apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico e non occasionale.

3. violazione di legge in relazione alla sussistenza del delitto di bancarotta documentale. Secondo il curatore che tutti i libri erano carenti, ma comunque ha ricostruito il movimento degli affari attraverso le dichiarazioni dei redditi ed è riuscito a rilevare la provenienza dei saldi contabili attraverso il riscontro con le dichiarazioni dei redditi. La bancarotta fraudolenta, ex art. 216, L. Fall, che è tendenzialmente di danno, quindi non sussiste, in quanto questa ipotesi di irregolare tenuta della contabilità esige l’impossibilità di ricomposizione del patrimonio o del movimento degli affari e una volontà di conseguire queste finalità.

Sussiste invece l’ipotesi di bancarotta semplice, che è reato di pericolo presunto , concernente la omessa o irregolare tenuta delle sole scritture obbligatorie, per il quale è irrilevante che la ricostruzione del patrimonio e degli affari possa avvenire anche aliunde ed è prevista la punibilità indifferentemente a titolo di colpa e a titolo di dolo.

Il primo motivo è infondato.

Nel mandato difensivo del G. nei confronti del difensore di fiducia, avv. Paolo Pasquale Spallato, vi è procura speciale di formulare richiesta di giudizio abbreviato, ex art. 438 c.p.p., e di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., mentre non vi è alcun cenno di autorizzazione al difensore di fiducia di subdelegare questi poteri al sostituto. All’udienza 9.5.07 il difensore di fiducia risulta sostituito, ex art. 97 c.p.p., comma 4, dal difensore di ufficio, avv. Gala e all’udienza 27.2.07 l’avv. Gala ha presenziato con delega per la sola udienza.

Va poi rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nomina di sostituto processuale attribuisce al sostituto solo i poteri derivanti dal mandato alle liti, ma non i poteri di natura sostanziale e processuale che solo la parte può attribuire al difensore di fiducia, tra cui la richiesta di rito alternativo, che è delegabile esclusivamente dall’imputato. Il sostituto processuale può esercitare i diritti e assumere i doveri della difesa tecnica, ma non è legittimato a presentare richiesta di giudizio abbreviato, se sprovvisto di delega, conferibile solo dall’imputato(sui poteri del sostituto processuale, sez. 5, n. 6860 del 24.10.09, rv 246147; sulla delega a richiesta di rito speciale, sez. 1, n. 43240 del 4.11.09, rv 245081; sez. 4, n. 11981 del 14.2.07, rv 236281).

Il secondo motivo è parimenti infondato, in quanto il ricorrente propone critiche alla valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito in maniera del tutto fedele alle risultanze processuali e alla loro razionale interpretazione. Dalle dichiarazioni testimoniali del curatore fallimentare e dell’amministratore giudiziario del compendio societario (sottoposto a sequestro, nell’ambito del procedimento per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale) è risultato che l’imputato ha gestito in maniera esclusiva la società fallita. La tesi difensiva è quindi del tutto priva di conferme probatorie.

Quanto al terzo motivo, si rileva che è risultato altresì dalle dichiarazioni testimoniali e dall’esame della documentazione acquisita la sussistenza di carenze nelle scritture contabili, che hanno impedito la corretta e rituale ricostruzione dei movimenti contabili e degli affari. Correttamente è stata ritenuta irrilevante, ai fini della consumazione del reato di bancarotta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall, la possibilità di realizzare l’interesse alla piena conoscenza del patrimonio e dei movimenti degli affari ,mediante raffronti e indagini, compiute al di fuori delle scritture dell’impresa. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo di dottrina e giurisprudenza, non è necessario, ai fini della consumazione del reato, che, per effetto del comportamento dell’imprenditori o dell’amministratore, la ricostruzione sia resa del tutto impossibile: basta che il fatto renda necessario per gli organi fallimentari un diligente impegno per superare l’ostacolo determinando un rilevante spreco di tempo e di lavoro (come nel caso di specie), e non consenta comunque gli accertamenti sicuri, che possono essere garantiti solo da una regolare tenuta delle principali scritture contabili, (sez. 5, n. 21588 del 19.4.2010, rv 247965; id. n. 24333 del 18.5.05, rv 232212).

Quanto all’elemento soggettivo, si rileva che ,secondo il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, per la fattispecie di bancarotta documentale in esame, la legge prevede solo il dolo generico, consistente nella consapevole rappresentazione, da parte dell’autore, di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari, intenzione che di per sè configura e contiene lo scopo pratico di danneggiare i creditori. Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che l’elemento psicologico è emerso grazie all’accertamento, da parte del curatore, dell’ impegno del G. – vero dominus dell’impresa sottoposta a sequestro proprio nell’ambito di una misura di prevenzione, adottata nei confronti dell’imputato – nel tenere le scritture contabili in modo da impedire o rendere gravosa la conoscenza della situazione patrimoniale e del movimento degli affari. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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