Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34653 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 7 aprile 2010 il giudice di pace di Roma ha disposto l’archivlazione del procedimento riguardante le indagini avviate nei confronti di C.E. per il reato di cui all’art. 595 c.p., a seguito di querela presentata da S.M..

Ha proposto ricorso per cassazione lo S., per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso denuncia, quali violazioni del contraddicono, la mancata fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 410 c.p.p. e l’omessa valutazione dell’atto di opposizione da lui presentato quale persona offesa dal reato.

Agli atti vi sono due memorie difensive nell’interesse del querelato, disgiuntamente presentate dai suoi difensori.

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Anche quando l’archiviazione sia disposta dal giudice di pace con decreto, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 4 il provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla violazione del contraddittorio, così come è disposto, per l’ordinanza del G.I.P. nel procedimento ordinario davanti al Tribunale, dall’art. 409 c.p.p., comma 6 (v. Cass. 26 febbraio 2008 n. 18071).

Orbene, va subito rimarcato come non sia prospettabile alcuna violazione del contraddittorio nell’omessa fissazione dell’udienza camerale per la decisione sull’opposizione della persona offesa, tale adempimento non essendo previsto nel procedimento davanti al giudice di pace. Il cit. D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17 prevede infatti, in deroga al disposto dell’art. 410 c.p.p., comma 3, che anche nel caso di opposizione il giudice di pace decida con decreto (ove disponga l’archiviazione), ovvero con ordinanza (ove restituisca gli atti al pubblico ministero), senza la preventiva audizione delle parti in udienza.

La giurisprudenza ha chiarito che, nell’ipotesi or ora considerata, sussiste pur sempre l’obbligo del giudice di prendere in considerazione le ragioni addotte dalla persona offesa opponente (v. per tutte Cass. 6 novembre 2008 n. 43755). Ma a tale regula iuris il giudice di pace di Roma ha dimostrato di essersi attenuto, facendo espressa menzione dell’atto di opposizione nel proprio decreto e svolgendo argomentazioni – comportanti l’esclusione in radice della lesività delle espressioni adottate dal C. – incompatibili con l’accoglimento delle ragioni dedotte dallo S..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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