Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34652

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 19 febbraio 2010 il GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti per reato di cui all’art. 605 c.p., acc.in (OMISSIS), in danno di C.C..

Nel decreto si dava atto che la persona offesa aveva avanzato richiesta di essere avvisata della richiesta di archiviazione in data successiva alla richiesta formulata dal PM (depositata il 20.11.2009).

Il GIP richiamava a riguardo giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 30.6.2004), per la quale nel caso di specie non vi era obbligo del PM di dare avviso alla parte della richiesta di archiviazione già depositata.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa – L.M.M. – deducendo la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 127 c.p.p., comma 5, e art. 178 c.p.p., lett. c), ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), per mancata notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione presentata dal PM. A sostegno del gravame rilevava che la richiesta della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione nella specie – pur essendo intervenuta successivamente alla richiesta del PM – era stata formulata quando non era ancora stata definita l’archiviazione, e pertanto la richiesta suddetta avrebbe dovuto essere notificata alla parte,soprassedendo alla emanazione del decreto.

Ad avviso del ricorrente il PM avrebbe dovuto, una volta venuto a conoscenza della richiesta della persona offesa, rendere edotto il GIP, chiedendo lo stato della procedura avrebbe dovuto in tal modo far comunicare alla parte gli atti di indagine, onde consentire l’esercizio del diritto a presentare l’opposizione nel termine di legge. (gg. 10).

In tal senso la difesa riteneva violato il diritto al contraddittorio, evidenziando che il decreto di archiviazione era intervenuto prima del decorso del termine massimo previsto per le indagini preliminari.

In tal senso chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il PG in Sede,con requisitoria in atti chiede che la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso.

La Corte rileva che le censure formulate dal ricorrente devono ritenersi manifestamente prive di fondamento.

Invero, secondo giurisprudenza di questa Corte la dichiarazione della persona offesa di volere essere avvisata della richiesta di archiviazione formulata dal PM implica l’obbligo di dare il relativo avviso unicamente nei casi in cui detta richiesta intervenga in epoca antecedente alla richiesta di archiviazione.

V. Cass. SS.UU. del 30 giugno 2004, Abruzzese e Sez. 6 – del 30 marzo 2000, Rizzato.

Pertanto risultano manifestamente infondate le censure della parte ricorrente, tendenti a sostenere che nella specie si sia verificata una violazione del contraddittorio, e l’erronea applicazione della legge penale, non derivando dalla tardiva richiesta della persona offesa alcuna conseguenza secondo l’ordinamento vigente.

La Corte deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonchè di una somma che si determina in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *