Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 9 agosto 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha disposto l’archiviazione del procedimento riguardante le indagini avviate nei confronti di P.A.G. per il delitto di cui all’art. 595 c.p.p., a seguito di querela proposta da S.M.. Ha ritenuto il giudicante che la notizia di reato non fosse fondata e che l’opposizione della persona offesa fosse inammissibile, in quanto contenente l’indicazione di mezzi di prova generici e irrilevanti.

Ha proposto ricorso per cassazione il S., affidandolo a un solo motivo articolato in due censure. Con la prima di esse contrasta il giudizio di infondatezza della notizia di reato, espressa dal giudice di pace; con la seconda sostiene l’ammissibilità dell’opposizione, specificando che le investigazioni suppletive avrebbero dovuto dimostrare che il P., nel blog da lui pubblicato in Internet, aveva interpretato pro domo sua la circolare Enac riguardante l’assunzione di personale nell’aeroporto di (OMISSIS); lamenta che il giudizio di inammissibilità si sia basato su valutazioni anticipate di merito.

Vi è agli atti una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, ulteriormente illustrativa dei motivi di ricorso in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Per costante giurisprudenza, quando l’archiviazione sia stata disposta de plano per essere stata riconosciuta inammissibile l’opposizione della persona offesa, questa non è legittimata a censurare in sede di legittimità il difetto di motivazione del provvedimento in ordine alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, considerato che la delibazione di inammissibilità costituisce momento preliminare al procedimento di archiviazione e che determina una situazione equivalente alla mancata opposizione della persona offesa (Cass. 6 novembre 2006 n. 8426/07; Cass. 25 ottobre 2005 n. 43867).

Conseguentemente la denunciata illegittimità del decreto di archiviazione qui impugnato va riguardata sotto il solo profilo della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione. Sul punto in questione va tenuto presente il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, secondo cui "nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere, impostogli dall’art. 410 c.p.p., comma 1, di indicare l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, con l’esclusione di ogni valutazione prognostica del merito" (Cass. Sez. Un. 14 febbraio 1996 n. 2); nonchè dell’ulteriore regula iuris secondo la quale rende inammissibile l’opposizione non soltanto la mancata indicazione delle investigazioni suppletive, ma anche la loro manifesta irrilevanza o non pertinenza (giurisprudenza costante: v. da ultimo Cass. 10 giugno 2010 n. 23687; Cass. 6 maggio 2010 n. 21929).

Orbene, la motivazione del decreto qui impugnato da conto in modo esauriente delle ragioni che hanno indotto il G.I.P. a ravvisare la genericità e la superfluità del supplemento d’indagine sollecitato dall’opponente con riferimento all’assunzione di informazioni testimoniali da persone che, a suo dire, avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini della corretta interpretazione della circolare Enac: elementi dei quali l’atto di opposizione non specificava la natura, così come non chiariva quale dovesse essere, nell’ottica della deduzione, la corretta interpretazione della circolare; su quest’ultimo punto ha poi chiarito il giudicante che l’indagine suppletiva non avrebbe potuto certamente indirizzarsi a dimostrare la necessità di assumere del personale in funzione dell’apertura dell’aeroporto, trattandosi di considerazione di tutta ovvietà;

mentre la discussione trattata nel blog del P. riguardava i tempi e le modalità delle assunzioni.

La linea argomentativa testè riassunta è perfettamente allineata ai principi giuridici enunciati dalla giurisprudenza dianzi citata e risponde ai canoni della logica consequenzialità: per cui è manifestamente infondata ogni critica mossa al provvedimento sotto il profilo del vizio motivazionale.

L’inammissibilità del ricorso, che inevitabilmente consegue a quanto fin qui osservato, comporta le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *