T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 421 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 358 dell’anno 2001, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di essere titolare di concessione ministeriale ai sensi della l. n. 223/1990 per l’esercizio radiofonico a carattere commerciale in ambito locale;

che il Comune di Trieste adottava il provvedimento in epigrafe, sostenendo che il traliccio in questione non poteva essere considerato quale accessorio al servizio del fabbricato, sia perché le sue funzioni non sarebbero connesse alla residenza, sia perché privo di una sua propria area di sedime rilevante; inoltre, il traliccio insisteva in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ex lege n. 1497/1939, e che in base al PRGC opere quale in esame possono essere realizzate solo in zona Z3A (destinata ad impianti tecnologici di radiodiffusione sonora e televisiva) mentre la zona in cui si trova l’antenna è zona B5, a bassa densità edilizia;

che, avverso l’antenna in parola, la Regione ebbe già ad adottare un ordine di demolizione nei confronti del precedente proprietario e gestore radio R.N., che impugnò i predetti provvedimenti con ricorsi n. 827/1989 e n. 846/1991, tuttora pendenti;

di aver impugnato, con ricorso n. 454/1998, anche l’atto ablativo adottato dalla Regione;

che, nelle more della definizione del predetto ricorso, veniva notificato alla ricorrente anche l’atto di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, anche questo impugnato con ricorso n. 174/1999;

che, nelle more, alla ricorrente veniva notificato anche il provvedimento impugnato con il presente ricorso.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 20.07.2001, con ordinanza n. 72/2001, l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza del 28.09.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.

Motivi della decisione

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 1 l. 10/1977 e degli artt. 61 e ss. l. reg. 52/1991; violazione della l. n. 1497/1939; violazione della l. n. 241/1990; infatti, l’antenna non è opera che comporti trasformazione del territorio, non presentando né volumi né superfici, e come tale non necessita della concessione edilizia; l’antenna non comporta neanche pregiudizio al paesaggio, che del resto non viene indicato; vi è carenza di motivazione e violazione dell’art. 7 l. n. 241/90, attesa l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; 2) elusione e violazione dell’ordinanza adottata dal Tar Friuli Venezia Giulia in data 12.12.1991 sui ricorsi nn. 827/1989 e 846/1991, atteso che analogo ordine di demolizione è stato già sospeso dal Tar, senza che nelle more siano sopraggiunti elementi nuovi.

L’Amministrazione eccepiva che anche le antenne sono soggette alla concessione edilizia e che l’ordine di demolizione è del tutto legittimo; in particolare, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Infatti, posto che la legittimità dell’atto impugnato va valutata in base alla legislazione in vigore al momento dell’adozione dell’atto stesso, va condivisa la tesi del Comune, secondo la quale l’istallazione dell’antenna era soggetta al rilascio della concessione edilizia. La giurisprudenza, dopo alcune incertezze, aveva ritenuto necessaria la concessione edilizia (Tar Campania, Napoli, I, n. 1793/01; Tar Puglia Bari, II, n. 3136/01), atteso che l’istallazione di tali antenne comporta una trasformazione del territorio ed una durevole modifica dello stato dei luoghi.

La soluzione era stata confermata dal testo unico in materia edilizia ( D.P.R. n. 380/2001), che all’art. 3 lett. e.4 qualifica espressamente come intervento di nuova costruzione "l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione"; sicché, ai sensi dell’art. 10, risultava necessario il permesso di costruire, e solo successivamente (con il cd. decreto Gasparri, d.lgs. n. 198/2002, e poi con il Codice delle comunicazioni, d.lgs. n. 259/2003) il legislatore nazionale avrebbe optato per il diverso regime del silenzio assenso e della denuncia di inizio di attività.

Inoltre, anche la legislazione regionale all’epoca vigente imponeva il rilascio della concessione edilizia (così Tar Friuli Venezia Giulia, n. 373/2002).

Il ricorso va respinto anche perché, se il traliccio insiste in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ex lege n. 1497/1939, (circostanza non contestata da parte ricorrente) sarebbe comunque necessaria l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Inoltre, se in base al PRGC opere quale quella in esame possono essere realizzate solo in zona Z3A (destinata ad impianti tecnologici di radiodiffusione sonora e televisiva) mentre la zona in cui si trova l’antenna è zona B5, a bassa densità edilizia (anche tale assunto non appare smentito da parte ricorrente), doveva essere impugnata anche la norma urbanistica che vieta, nella zona in parola, l’istallazione di antenne.

Ciò posto, risulta infondato anche il motivo di ricorso imperniato sulla violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, atteso che – per costante giurisprudenza – gli atti sanzionatori degli abusi edilizi non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 12 aprile 2005, n. 3780; 13 gennaio 2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime. Inoltre, seppure si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento… qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Infatti, posto che l’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, nel caso in esame risulta palese che il contenuto dispositivo dell’impugnata ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso se fosse stata data ai ricorrenti comunicazione dell’avvio del procedimento.

Infine, non è configurabile alcun vizio di elusione o violazione del giudicato, atteso che l’ordinanza di sospensione adottata dal Tar Friuli Venezia Giulia in data 12.12.1991 sui ricorsi nn. 827/1989 e 846/1991 è relativa ad altri ricorsi, tra parti diverse, e comunque l’esistenza di un provvedimento cautelare non impone che, in fase di merito, si debba necessariamente confermarne l’esito.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione e l’incertezza normativa esistente al momento dell’adozione dell’atto impugnato, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 358 dell’anno 2001;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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