Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34650 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 18 giugno 2010 il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente con quale O.K. aveva chiesto la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti da quello stesso Tribunale il 20 settembre 2001 e la restituzione in termine per proporre impugnazione.

L’istanza faceva seguito ad altra, già disattesa con ordinanza confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1042/09 in data 2 dicembre 2008, e ambiva a fondarsi su nuovi motivi di diritto alla luce degli orientamenti cogenti e immediatamente precettivi della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, nonchè della pronuncia della Corte Costituzionale n. 317 del 2009; sosteneva il richiedente che le notificazioni del decreto di citazione e dell’estratto contumaciale erano state illegittimamente effettuate presso il difensore, malgrado egli avesse validamente eletto il proprio domicilio in (OMISSIS) s.n., e che per tale ragione egli non aveva avuto alcuna conoscenza della celebrazione del processo a suo carico.

Nel motivare la pronuncia di inammissibilità del rinnovato incidente di esecuzione il Tribunale ha rilevato trattarsi di una mera reiterazione del procedimento già svoltosi in precedenza, stante la mancanza di sostanziali elementi di novità nei motivi, già esaminati e respinti anche in sede di legittimità.

Ha proposto ricorso per cassazione O.K., per il tramite del difensore, deducendo censure riconducibili a un solo motivo. Con esso contesta che la nuova istanza da lui presentata costituisca una mera ripetizione di quella precedente, essendo mutato il quadro giuridico di riferimento a seguito della giurisprudenza della C.E.D.U. e della Corte Costituzionale; si richiama alla inviolabilità riconosciuta dalle norme superprimarie (costituzionali e sovranazionali) al diritto fondamentale dell’imputato di essere portato a conoscenza del processo instaurato nei suoi confronti;

lamenta non essersi considerato che il novum interpretativo, scaturito dalla ricordate pronunce delle giurisdizioni superiori, aveva recato elementi di novità tali da legittimare la proposizione del secondo incidente di esecuzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Le sentenze emesse dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo successivamente alla definizione del primo incidente proposto dall’ O. non hanno recato alcun mutamento giurisprudenziale sul punto inerente alla necessità che il processo sia celebrato alla personale presenza dell’Imputato, salvo il caso di una sua consapevole rinuncia a comparire, e che alle stesse condizioni gli sia assicurata la possibilità di impugnare il provvedimento emesso nei suoi confronti: necessità già da tempo affermata in molteplici decisioni, e perciò posta a fondamento della modifica legislativa dell’art. 175 c.p.p. apportata dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60. Di quei principi, del resto, aveva ben mostrato di tener conto la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1042/09 in data 2 dicembre 2008, confermativa della correttezza giuridica del rigetto opposto dal Tribunale alla precedente analoga istanza dell’ O.: nella relativa motivazione si era infatti osservato doversi escludere l’ignoranza incolpevole del processo da parte dell’imputato, avendone costui avuto cognizione al momento della dichiarazione di domicilio resa alla polizia giudiziaria:

sicchè proprio all’incuria da lui manifestata con l’inidonea indicazione del domicilio erano da attribuirsi le notifiche successivamente eseguite ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

A sua volta la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 2009, pur incidendo sull’area di operatività dell’art. 175 c.p.p., comma 2 con l’escludere che la restituzione in termine possa essere impedita dal gravame già interposto dal difensore, non reca alcun elemento di novità nell’assetto normativo concretamente applicabile alla fattispecie di cui si tratta, non essendosi mai fatta questione di una pretesa consumazione del diritto dell’ O. ad impugnare la sentenza, ma essendosi invece negata in radice la sussistenza dei presupposti di applicabilità della norma invocata.

I termini giuridici della questione, infine, non hanno subito alcun mutamento sotto il profilo della dedotta nullità delle notifiche effettuate presso il difensore, malgrado l’Imputato avesse In precedenza dichiarato il proprio domicilio in (OMISSIS): il giudizio negativo espresso dalla Corte Suprema nel procedimento anteriormente svoltosi, col rimarcare che l’inidoneità dell’indicazione fornita dall’ O. aveva legittimato la forma di notificazione di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, mantiene intatta la propria irretrattabilità, non essendo intervenuta alcuna modifica legislativa in argomento.

Correttamente, pertanto, il giudice dell’esecuzione ha ravvisato nella nuova istanza dell’ O. una mera reiterazione di quella precedentemente attivata: donde l’ineccepibile declaratoria di inammissibilità.

Al rigetto del ricorso, che per quanto sopra s’impone, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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