T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 809 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si chiede l’accesso agli atti e documenti del Comune di Vallerotonda inerenti al finanziamento di E. 429.433,91 per far fronte alla ricostruzione degli edifici di privati cittadini demoliti.

Nella udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile siccome notificato il 06.04.2011 e depositato il 30.04.2011, e quindi oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 87 comma 3, c.p.a.

Infatti, il ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi deve essere depositato nella segreteria del giudice nel termine perentorio di giorni 15, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Il termine ordinario per il deposito del ricorso, fissato in trenta giorni dall’art. 45 c.p.a., è dimezzato in tutti i procedimenti trattati in Camera di Consiglio, ad eccezione dei giudizi di cui all’art. 87 comma 2, lett. a), per effetto della norma recata dall’art. 87 comma 3, c.p.a., che prevede, in tali procedimenti, il dimezzamento di tutti i termini processuali, ad eccezione di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Non può essere accolta la domanda di remissione in termini, essendo la disposizione normativa chiara nella sua formulazione.

Nulla spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo dichiara irricevibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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