Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34640 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 15 giugno 2010 il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto G.F. responsabile del delitto di ingiuria in danno di N.M.G.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Ha ritenuto il giudicante che la prova del commesso reato risiedesse nelle deposizioni dei testi L., M. e P., confermative della descrizione dei fatti fornita dalla persona offesa.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia errata valutazione delle risultanze probatorie, che sottopone a dettagliata disamina per rilevarne la carenza di capacità dimostrativa.

Col secondo motivo lamenta come ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Il primo motivo attinge anzi la soglia dell’inammissibilità in quanto le censure con esso sollevate, dietro l’apparente denuncia di violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, si traducono piuttosto nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a ricostruire i fatti in modo conforme alla versione della persona offesa; ha valorizzato, a tal fine, le deposizioni delle testi L. e M., presenti nel negozio al momento in cui il G., alterato per una telefonata appena conclusa con l’apparecchio cellulare, aveva aggredito verbalmente la N. dandole della "morta di fame"; a ciò si era aggiunta la deposizione de relato del teste Pagnotta il quale, entrato nel negozio mentre il G. ne usciva, aveva avuto contezza dell’accaduto dalla narrazione dei presenti. Anche l’identità dell’autore della condotta offensiva è stata accertata con sicurezza, sia per le funzioni di amministratore condominiale, esercitate dall’imputato in via di fatto se non di diritto (per essere tale G.F. il legale rappresentante della società amministratrice AMCO s.a.s.), sia in virtù della sua frequentazione del negozio della N..

Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre il suo tentativo di screditare le deposizioni testimoniali si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, in contrasto con quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

L’infondatezza del secondo motivo emerge in base al rilievo per cui la lacuna motivazionale della sentenza di primo grado, sul punto concernente l’invocata applicazione delle attenuanti genetiche, è stata colmata dal giudice di appello: il quale, prendendo in esame la relativa istanza della difesa, ne ha ravvisato l’inaccoglibilità "in relazione alle caratteristiche del fatto ed alla personalità espressa dal G. nell’occorso". Orbene, è principio unanimemente acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il giudice di appello, quando gli venga denunciata la nullità del provvedimento impugnato per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione, è investito del potere-dovere di decidere sanando i difetti e le mancanze della sentenza di primo grado.

A tanto si è attenuto nel caso di specie il Tribunale di Perugia: il quale, esprimendo la propria valutazione in luogo di quella, mancante, del giudice di pace, ha negato l’applicazione delle attenuanti generiche non ravvisandone i presupposti; la motivazione così addotta, rispettosa dei canoni della logica e dei principi codificati negli artt. 62 bis e 133 c.p., resiste al controllo in sede di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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