Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2012, n. 1467 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L’Acea srl, incorporante della Eumice srl, propose appello avverso la sentenza di prime cure, che aveva respinto l’opposizione svolta dalla predetta Eumice srl alla cartella esattoriale emessa nei confronti della Roncelli Rino & C. srl, a sua volta già incorporata dalla Società opponente.

Sulla resistenza dell’Inps, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza in data 7.6 – 14.7.2007, rigettò il gravame, osservando quanto segue:

– nella disciplina antecedente alla riforma del diritto societario, la fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata, con successione a titolo universale della incorporante;

– la notificazione dell’atto processuale al soggetto estinto determina la nullità della notificazione stessa, salvo che l’incorporante non abbia ricevuto la notifica e si sia costituita in giudizio in luogo della incorporata, così sanando il vizio ai sensi dell’art. 160 c.p.c., in relazione agli artt. 156, 157 e 164 c.p.c.;

– l’Eumice srl aveva tempestivamente impugnato la cartella esattoriale e si era difesa in primo grado senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla nullità della notificazione e alla eventuale lesione sotto questo profilo del suo diritto di difesa;

– parimenti non aveva sollevato alcuna questione circa la valida emissione della cartella nei confronti, della società estinta, essendosi limitata a negare (con difesa poi abbandonata) la successione, per avere incorporato solo un ramo d’azienda;

– la tempestiva impugnazione aveva quindi sanato ogni difetto di notificazione.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, l’Acea srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.

L’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con i primi due motivi la ricorrente denuncia vizi di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) assumendo che la Corte territoriale:

– non avrebbe motivato sulle censure svolte avverso la pronuncia di primo grado in relazione all’inefficacia di una cartella esattoriale intestata a soggetto estinto, alla nullità degli atti diretti alla società incorporata e all’avvenuta notificazione alla Roncelli Rino & C. srl;

– non avrebbe affrontato e deciso la questione, sollevata in sede di gravame, dell’avvenuta emissione della cartella esattoriale nei confronti di una società estinta.

1.1 Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche; in questo secondo caso, che ricade invece nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di motivazione in diritto non può avere rilievo di per sè, in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione, può dar luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 261/2003; 21712/2004; Cass., nn. 11883/2003;

10922/2004).

Le censure all’esame sono dunque inammissibili, non investendo l’eventuale erroneo accertamento degli elementi fattuali presi in esame ai fini della decisione.

2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 145 c.p.c., deducendo che avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio la nullità della vocatio in ius della società incorporata e la notifica del relativo atto a tale società. 2.1 Il motivo è infondato, atteso che, come già esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha riconosciuto che la notificazione dell’atto processuale al soggetto estinto determina la nullità della notificazione stessa, rilevando tuttavia l’intervenuta sanatoria de vizio per effetto dell’avvenuta impugnazione ad opera della società incorporante.

I riferimento alla vocatio in ius è poi inconferente, atteso che, vertendosi in tema di opposizione a cartella esattoriale, l’Istituto non ha proceduto alla vocatio in ius della società incorporata.

3. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto, assumendo che non poteva essere ritenuta l’efficacia sanante della costituzione in giudizio della società incorporante, posto che quest’ultima aveva "chiaramente evidenziato" che la proposizione dell’opposizione era stata fatta all’unico scopo di far valere la nullità insanabile della cartella esattoriale emessa a nome di soggetto estinto.

3.1 Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la ricorrente, a fronte dell’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine al contenuto dell’opposizione (nei termini già indicati nello storico di lite), trascritto nel ricorso stesso i passi dell’atto di opposizione quali asseritamente svolti nel senso indicato nella doglianza.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *