Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34637 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 giugno 2010 la Corte di Appello di Brescia pronunziava parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo – Sez. Dist. di Clusone in data 15-7-2009, appellata da M.B., (condannato quale responsabile del reato di lesioni personali – contestate ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p. ai danni di G.P., alla pena di mesi tre di reclusione,previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla aggravante contestata nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in Euro 1.000.

La Corte territoriale, escludendo l’aggravante di cui all’art. 583 c.p., comma 1 aveva ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, ad Euro 800,00 ponendo a carico dell’appellante la rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1-la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento del fatto; a riguardo evidenziando la violazione dell’art. 192 c.p.p.;

2-la illogicità per esclusione della esimente della legittima difesa, e l’erronea applicazione della legge penale in relazione a detta esimente;

3-la erronea applicazione della legge penale inerente al giudizio di bilanciamento delle attenuanti con le aggravanti e la recidiva.

In ordine a tali doglianze la difesa rilevava che la motivazione della sentenza si presentava non conforme alle risultanze dibattimentali, essendo emerso da deposizioni testimoniali che il soggetto passivo delle lesioni aveva egli stesso aggredito con un bastone il M. mentre costui era intento a riparare una tettoia di lamiera.

Peraltro il ricorrente censurava la motivazione per non aver dato conto delle ragioni per le quali si era esclusa la legittima difesa e per aver dato maggiore risalto alle lesioni subite dal G.. Per tali eventi il ricorrente riteneva diversamente che vi fosse stata proporzione tra condotta offensiva e lesioni subite dall’agente.

Infine rilevava la assenza di dati tali da giustificare la valutazione negativa della personalità dell’imputato,considerato come persona incline alla violenza dalla Corte che aveva negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

Diversamente la difesa rilevava che i precedenti penali riguardavano fatti risalenti ad epoca remota.

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero la sentenza impugnata risulta adeguatamente e logicamente motivata, in relazione alle richieste formulate dall’appellante, compresa quella che prospettava l’applicazione della esimente prevista dall’art. 52 c.p..

Invero già la sentenza di primo grado aveva dettagliatamente descritto le risultanze processuali ed il giudice aveva ritenuto correttamente di escludere l’esimente della legittima difesa rilevando che ne mancavano i presupposti anche in ragione della natura delle lesioni subite dalla persona offesa che aveva riportato lesioni reperiate alla testa ed al braccio sinistro oltre che al dorso ed alla spalla sinistra che oggettivamente erano incompatibili con la posizione frontale di due contendenti.

D’altra parte lo stesso imputato non aveva fornito spiegazioni valide ai fini della applicazione dell’esimente.

La Corte territoriale ha poi dato ampia e coerente motivazione sulla esclusione della esimente approfondendo la dinamica dell’evento delittuoso, con il rilievo che, se anche si era verificato uno scambio di condotte tese ad offendere, mancava la condizione per ritenere sussistente la legittima difesa, poichè il M., se avesse voluto, avrebbe potuto sottrarsi ad uno scontro con l’altro soggetto.

D’altra parte,anche la Corte di Appello ha rilevato che le lesioni subite alla schiena dal soggetto passivo del reato contestato,dimostrano che egli era stato colpito mentre volgeva le spalle all’imputato.

Le coerenti e logiche argomentazioni svolte in tal senso dai giudici del gravame escludono il fondamento delle deduzioni difensive, ed i richiamati vizi di legittimità del provvedimento impugnato.

Le ulteriori censure difensive risultano argomentate in fatto e tendono a reiterare le questioni già trattate correttamente dalla Corte territoriale,il cui giudizio sulla personalità dell’imputato – espresso in riferimento alle richieste difensive concernenti la entità della pena, deve ritenersi formulato in sintonia con il dettato normativo di cui all’art. 133 c.p. e resta come tale incensurabile,stante la natura discrezionale della valutazione compiuta dal giudice circa i presupposti per ritenere la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva.

I rilievi difensivi al riguardosi pari di quelli che si soffermano sulla dinamica del fatto delittuoso,appaiono indirizzati essenzialmente alla diversa interpretazione degli elementi processuali,onde devono ritenersi inammissibili.

Pertanto la Corte ritiene di dover pronunziare il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che vengono liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese di Parte civile,che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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