Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2012, n. 1466 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, afferente al tardivo pagamento dei contributi dovuti per i dipendenti occupati dal maggio 1998 all’ottobre 1999, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24.4 – 9.11.2006, rigettò il gravame proposto dalla Tilesi Erminio srl nei confronti dell’Inps e della Banca Monte dei Paschi di Siena spa, ritenendo che:

nella fattispecie non era applicabile il regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116 perchè, anche se l’avviso di pagamento era stato effettuato dall’Inps solo nel 2001, il credito doveva ritenersi già accertato al 30.9.2000 per effetto delle precedenti denunce mensili relative ai contributi omessi, costituenti titolo esecutivo, presentate dalla Società;

il comportamento di quest’ultima era qualificabile come evasione contributiva, atteso che i modelli DM10 relativi ai periodi anzidetti erano stati presentati all’Inps soltanto nel corso del 2000 e che una parte dell’importo dovuto era stato versato oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge per escludere la sanzione una tantum.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Tilesi Erminio srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione. Le intimate Banca Monte dei Paschi di Siena spa e Gerit spa (quest’ultima quale successore siccome cessionaria dello specifico ramo d’azienda) non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il secondo motivo, logicamente prioritario, la ricorrente deduce l’applicabilità alla fattispecie della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, assumendo che il credito non poteva ritenersi "accertato" alla data del 30.9.2000 poichè:

a) non vi era ancora stato alcun accertamento da parte dell’Inps o di altri istituti competenti;

b) non poteva ritenersi l’accertamento de credito sulla base della sola presentazione dei modelli DM10, poichè alla data della loro presentazione gli stessi non costituivano più titolo esecutivo ai sensi della L. n. 389 del 1989, art. 2, stante l’intervenuta abrogazione di detta disposizione per effetto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, entrato in vigore il 1.7.1999; sostiene inoltre la ricorrente che, nella specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, da interpretarsi nel senso che il debitore non poteva ritenersi costretto a pagare le precedenti sanzioni per poi maturare il diritto di credito da far valere in sede di conguaglio in base all’applicazione dei commi da 8 a 17 di tale norma.

1.1 Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, il regime sanzionatorio più grave previsto della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, si applica, alla stregua della L. n. 338 del 2000, art. 116, comma 18, ai "crediti accertati e in essere al trenta settembre 2000", considerando come crediti accertati quelli ammessi espressamente nella denuncia resa dal contribuente prima della detta data (cfr, Cass., n. 7981/2006).

Deve darsi continuità a tale principio, posto che l’espressa ammissione da parte de contribuente dell’ammontare del debito contributivo consente di ritenerlo accertato (salva la verifica di un eventuale maggior importo) quanto meno nei limiti riconosciuti, con valenza confessoria, dallo stesso contribuente, risultando irrilevante, ai fini che qui ne occupano, la circostanza che la denuncia, a seguito dell’abrogazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 2, comma 1, convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989, per effetto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, comma 1, non costituisca più titolo esecutivo.

1.2 Quanto al secondo profilo di doglianza, osserva il Collegio che, secondo il condiviso orientamento ermeneutico di questa Corte, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio tempus regit actum, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996 a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la voluntas legis, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all’art. 116, commi da 8 a 17, e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente, mantenendo ferme le penalità di cui alla L. n. 662 citata, ma riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente, un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2385/2007; 22001/2008;

22414/2009; 17099/2010).

1.311 motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, va quindi disatteso.

2. Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a) e b), la ricorrente sostiene che l’ipotesi, più grave, dell’evasione contributiva ricorrerebbe soltanto quando la rilevazione non sia possibile per non risultare il credito contributivo da nessuna documentazione di provenienza dal soggetto obbligato.

2.1 Premesso che, stante la già rilevata inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa della disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, non rilevano nel presente giudizio le modifiche introdotte alla disciplina sanzionatoria da tale testo legislativo, deve osservarsi che la questione all’esame è già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza, a Sezioni Unite, di questa Corte, che, componendo il contrasto che si era registrato nella Sezione Lavoro appunto in merito alle sanzioni applicabili (se cioè quelle previste per l’omissione ovvero quelle dovute per l’evasione contributiva:

rispettivamente ipotesi sub lett. a) e sub lett. b) dell’art. 1, comma 217, citato) qualora non fossero state presentate dal datore di lavoro le denunce obbligatorie, hanno affermato il principio secondo cui: "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione – e non già della semplice omissione – contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b), che commina una sanzione "una tantum" il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata alla L. n. 449 del 1997, art. 59, predetto comma 217) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell’ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purchè il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che, "in subiecta materia", spieghi influenza l’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 ss. (configurante la fattispecie dell’evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro), attesane la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore" (cfr, Cass., SU, n. 4808/2005). Rilevato che non è stato censurata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui una parte dell’importo dovuto era stato versato oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge per escludere la sanzione una tantum, anche il motivo all’esame deve essere disatteso.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese a favore dell’Inps, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è luogo a pronunciare al riguardo quanto alle altre parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna a ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Inps, che liquida in Euro 20,00 oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorari ed accessori come per legge; nulla sulle spese quanto alle altre parti intimate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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