T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-10-2011, n. 7917 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il decreto con il quale, in data 22 febbraio 2011, gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi due (2) per non aver consegnato la patente ministeriale ed aver utilizzato affermazioni irriguardose nei confronti di superiori (in particolare, del Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio), mantenendo così un "comportamento scorretto" (cfr. delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 21 dicembre 2010);

Considerato che, ai fini dell’annullamento, il ricorrente denuncia, tra l’altro, violazione del diritto di difesa in quanto afferma che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente trascurato la sussistenza del "legittimo impedimento" del medesimo a comparire alla riunione del Consiglio di Disciplina;

Rilevato che tale censura è meritevole di condivisione, atteso che:

– ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 737 del 1981, relativo alle "modalità per l’irrogazione delle sanzioni", è, tra l’atro, sancito che "nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio";

– più in particolare, il successivo art. 20, comma 2, prescrive che "il segretario….. notifica per iscritto all’inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell’ora fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell’inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza" (richiamato, tra l’altro, nella nota dell’Amministrazione in data 9 novembre 2010), attribuendo così rilevanza – nel rispetto del principio del contraddittorio – al c.d. legittimo impedimento;

– nel caso di specie, l’inquisito, ossia il ricorrente, ha addotto di trovarsi in una situazione di legittimo impedimento, inibitoria della sua partecipazione alla riunione del 20 dicembre 2010, certificata dal verbale della Commissione medica ospedaliera datato 23 novembre 2010 (dal quale risulta che, a causa di "disturbo umore con distrofia, aspetti atipici ed ansia", il predetto è stato giudicato "temporalmente non idoneo al servizio di istituto per giorni sessanta (60) a decorrere dalla data odierna"), ed il Consiglio di Disciplina non ne ha tenuto conto;

– ciò detto, appare evidente che il Consiglio di Disciplina ha operato in violazione delle prescrizioni di cui sopra, specie ove si considerino: – la particolare natura della patologia riscontrata, da ricondurre ai problemi di carattere "neuropsichico" (come, tra l’altro, riconosciuto anche nella nota riservata dell’Amministrazione del 13 settembre 2010) e, dunque, inequivocabilmente atta ad incidere sulla corretta capacità di autodeterminazione dell’interessato; – la sussistenza – al riguardo – di un accertamento sanitario "particolarmente affidabile" (cfr., in tal senso, C.d.S., Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5796);

– non valgono a condurre ad una diversa conclusione le considerazioni dell’Amministrazione riportate nella nota del 27 settembre 2010, secondo le quali il legittimo impedimento sarebbe riconoscibile esclusivamente nei casi di avvio dell’iter "volto a far luogo all’inabilitazione… o all’interdizione", atteso che le predette considerazioni, oltre a non trovare riscontro nella legge, si rivelano idonee a vanificare le esigenze di tutela dell’inquisito, che hanno ispirato il legislatore, le quali non possono che prescindere da valutazioni di carattere assoluto, dando spazio alla varietà delle situazioni e, dunque, imponendo l’esame di ogni singolo caso in relazione al diritto di difesa del dipendente;

Ritenuto che, per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio devono seguire la soccombenza ed essere liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5601/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n. 333.D/61414 con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente per la durata di mesi due.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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