T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-10-2011, n. 7916 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le Società A. S.r.l. e R.A. S.r.l. hanno proposto ricorso al TAR del Lazio contro il Prefetto della Provincia di Roma e l’A. per l’annullamento dell’occupazione della particella n. 118 foglio 982 del Catasto del Comune di Roma, necessaria per la realizzazione della terza corsia per ogni senso di marcia del GRA di Roma.

Le medesime ricorrenti avevano presentato anche un distinto analogo ricorso (RG n. 110/1998), che si differenzia dal presente perché relativo alla particella n. 116 (anziché n. 118). Tuttavia, al momento del passaggio in decisione del presente ricorso, tale causa risultava cancellata dal ruolo.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’A. e della Prefettura di Roma, le Società interessate hanno, quindi, proposto il ricorso RG n. 999/1998 dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’A. e la Prefettura di Roma, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 14 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, le Società ricorrenti hanno proposto le censure di seguito indicate avverso il provvedimento impugnato:

illegittimità del decreto di occupazione per omessa notificazione di atti presupposti e violazione dell’art. 11, co. 4, della legge n. 865/1971, in quanto l’area è stata occupata senza dare alcuna notizia preventiva alla proprietaria e all’affittuaria del fondo;

illegittimità del decreto per difetto di una regolare dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ed eccesso di potere per perplessità della motivazione e difetto dei presupposti, in quanto nel decreto impugnato si fa riferimento a tre diversi atti comportanti, a parere dell’espropriante, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ma la disciplina applicabile alla fattispecie induce a ritenere che nessuno dei tre atti indicati fosse in grado di produrre l’effetto in questione;

incompetenza dell’amministrazione dell’A. ad approvare il progetto dell’opera in questione, essendo competente al riguardo il consiglio di amministrazione;

violazione delle regole partecipative degli interessati ed, in particolare, degli artt. 10 e 11 della legge n. 865 del 1971, e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché il primo atto portato a conoscenza delle ricorrenti è stato il decreto impugnato, notificato 23 giorni prima dell’occupazione dell’area;

illegittimità degli atti impugnati in quanto il parere del Ministero dei Beni Culturali, rilasciato in sede di conferenza dei servizi, era in contrasto con l’art. 16, co. 6, NTA al PRG del Comune di Roma e viziato da eccesso di potere, considerato che i lavori stradali oggetto della procedura contestata insistevano sulla fascia di rispetto di inedificabilità di mt. 50 prevista per l’antico acquedotto dei Quintili;

violazione dell’art. 1, co. 3, l.n. 865/1971 e dell’art. 13 l.n. 2359/1865, per mancata indicazione dei termini iniziale e finale dei lavori e dell’occupazione.

2. L’A. e l’Amministrazione resistente si sono difese in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Per comprendere la vicenda oggetto di causa, occorre rilevare che con ricorso notificato in data 23 dicembre 1997 le due Società ricorrenti hanno impugnato il decreto prefettizio di occupazione di urgenza della particella n. 116 del foglio 982 del Comune di Roma, di proprietà della A. Srl, affittata alla R.A. Srl, nonché l’accordo di programma ex legge n. 396/90, l’approvazione del progetto da parte dell’Amministratore dell’A. ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L.vo n. 143/1994 e la medesima approvazione ai sensi dell’art. 25 della legge n. 210/1985 e dell’art. 1, della legge n. 1/1978.

Va, altresì, premesso che le Società ricorrenti non hanno contestato quanto dedotto dall’A. circa il fatto che la procedura espropriativa non incide sull’area su cui insiste il ristorante e lambisce marginalmente solo l’area destinata a parcheggio, con conseguente venir meno di alcuni posti auto. Ne consegue che risulta smentita l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale l’occupazione dell’area in questione avrebbe pregiudicato in modo irrimediabile la gestione dell’attività commerciale di ristorazione.

Così come non è stata contestata la circostanza (evidenziata dalla medesima A.) secondo cui l’attività commerciale svolta dalle ricorrenti avrebbe tratto, addirittura, beneficio dalla nuova sistemazione a rotatoria dell’intero incrocio GRA – Appia Nuova, poiché i potenziali clienti del ristorante, provenienti da qualsiasi direzione, avrebbero potuto accedervi in sicurezza, attraverso una corsia preferenziale, senza dover intersecare altre correnti veicolari.

Ciò posto e passando a trattare gli aspetti procedimentali contestati dalla parte ricorrente, va rilevato che all’occupazione dell’area indicata si è giunti a seguito della stipula di un accordo di programma ex legge n. 396/1990, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti competenti a rilasciare i pareri di rito. L’approvazione dell’accordo di programma, relativo agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all’art. 2 della legge n. 396/90 per Roma capitale, ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera pubblica per la quale (non è contestato che) fosse immediatamente utilizzabile il relativo finanziamento, ai sensi dell’art. 17, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha modificato l’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Va, inoltre, considerato che non è stata contestata la circostanza secondo cui l’adeguamento a tre corsie del GRA era previsto dal DM 1° marzo 1992 relativo all’approvazione del "Programma degli interventi per Roma capitale" (cfr. all. 2 A.) ed il relativo finanziamento era previsto sul cap. 709/R 97 dell’A. (all. 3 dell’A.).

Sulla base delle considerazioni sopra espresse, vanno disattese le censure avanzate dalla parte ricorrente relative all’assenza di atti recanti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Passando a trattare la presunta incompetenza dell’Amministratore dell’A. ad approvare il progetto ed il presunto frazionamento del progetto, occorre considerare che l’A. ha prodotto in giudizio l’atto del proprio Amministratore e la conseguente alla delibera del 23/7/1997 del Consiglio di Amministrazione, da cui emerge che è stato tale ultimo organo ad approvare il progetto e non l’Amministratore della Società (cfr. all. 4 e 5 A.).

Per quanto concerne i vizi procedimentali che avrebbero pregiudicato la partecipazione delle due Società all’iter che ha portato all’occupazione d’urgenza dell’area oggetto di causa, va rilevato che con avviso al pubblico a mezzo stampa su "Il Sole 24 Ore" ed "Il Messaggero" del 15 gennaio 1997 è stata data pubblica notizia della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale (cfr. all. 6 A.). Mediante tale avviso, è stata data notizia del deposito del progetto presso il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio e si è invitato chiunque vi avesse interesse a presentare in forma scritta istanze, osservazioni o pareri (facoltà della quale le ricorrenti non risultano essersi avvalse).

Risultano infondate anche le censure aventi ad oggetto la mancata indicazione di termini procedimentali.

Infatti, la presunta mancata indicazione del termine iniziale e finale dei lavori e dell’occupazione, risulta smentita dal fatto che tali dati sono indicati nell’atto del 3/9/1997 (cfr. all. 4 A.).

Risulta smentita anche la censura secondo la quale l’occupazione della particella 118 sarebbe avvenuta senza alcuna notificazione di atti presupposti, considerato che l’Appia Nuova Immobiliare Agricola S.p.A., è intervenuta ai fini della verifica dello stato di consistenza e della redazione del verbale di immissione in possesso, sottoscrivendo tali atti: come emerge dagli esiti della consultazione della particella in questione, alla data del 23.1.1998, dall’avviso A., dallo stato di consistenza e dal verbale di immissione in possesso (cfr. all. 2 A.).

Va, infine, disattesa, la censura secondo la quale l’A. avrebbe edificato nella fascia di rispetto di mt. 50 prevista per l’antico acquedotto dei Quintili.

Al riguardo – a prescindere dal fatto che le Società ricorrenti non hanno fornito elementi di prova -, va considerato che non è stato smentito quanto dedotto dall’A. (e non contestato dalle ricorrenti), circa il fatto che l’opera stradale più vicina è ad oltre 200 metri dall’acquedotto stesso, tanto che i tecnici del Ministero dei Beni Ambientali e Archeologici, dopo aver esaminato il progetto, hanno espresso il proprio consenso sia in sede di Accordo di programma che di Conferenza di servizi.

4. il ricorso, conclusivamente, deve essere respinto.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– respinge il ricorso;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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