T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-10-2011, n. 7915 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, ed è stata esclusa dalla selezione per "difetto requisito di stato giuridico prescritto dall’art. 2, quarto comma, del bando di concorso, in quanto VFP4".

Con ricorso notificato il 2.2.2010 è stato impugnato il provvedimento di esclusione ma non la graduatoria finale del concorso approvata con decreto 11.12.2009, pubblicata sul B.U. del Ministero dell’Interno, suppl. straord. n. 1/35 del 16.12.2009, come da avviso contenuto nella G.U. 4^ Serie s.s. n. 96 del 15.12.2009, e, quindi, l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato soltanto all’Amministrazione resistente e non anche ad almeno uno dei vincitori del concorso stesso indicati nel citato d.m. datato 11.12.2009 di nomina dei vincitori.

Con ordinanza n. 1227 in data 11.3.2010 (confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3782/2010, è stata accolta la domanda cautelare in quanto "il ricorrente non era in servizio alla data del 28.12.2008".

Il Collegio, tuttavia, ad un esame più approfondito di quello consentito in sede cautelare e visto quanto stabilito dall’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ritiene che non essendo stata impugnata la citata graduatoria finale del concorso e, conseguentemente, non essendo stato notificato l’atto introduttivo del giudizio ad almeno uno dei contraddittori necessari, il ricorso sia da considerare inammissibile.

Peraltro, il ricorrente – pur essendo in termini per farlo – non risulta aver impugnato neanche con motivi aggiunti la graduatoria finale datata 11.12.2009.

Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– compensa tra le parti le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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