Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34610 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il Tribunale di Bari, in funzione del Tribunale della libertà, con ordinanza del 18 novembre 2011, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da S.N., legale rappresentante della società DUESSE srl ed A.E., legale rappresentante della società RECUPERI srl, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pm presso il Tribunale di Bari il 5 luglio 2010, di due container depositati negli spazi doganali del Porto di Napoli, la cui esportazione per la Repubblica popolare Cinese era stata organizzata dalla Recuperi sud (produttore de rifiuto) e Duesse (organizzatore della spedizione), container contenenti ritagli di plastica, risultando ipotizzati i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260, dovendosi ritenere che gli stessi occultassero in realtà rifiuti speciali diversi da quelli indicati nei documenti doganali;

che lo S. e l’ A., tramite il loro difensore hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi: 1. Violazione degli artt. 191, 192 e 526 c.p.p. (ex art. 606 c.p.p., lett. c)), in quanto il giudice avrebbe travisato la prova costituita dal campionamento, il quale è stato effettuato su una parte minima del carico -, quella ritenuta difforme rispetto alla descrizione del contenuto dei container – mentre avrebbe dovuto riguardare tutte le 122 balle contenute nei due container; quindi risulterebbe mancante la prova del fumus delicti.

Inoltre il tribunale avrebbe violato l’art. 192 c.p.p., in quanto non ha tenuto conto delle produzioni della difesa (foto, dalle quali si evincerebbe che il materiale oggetto di sequestro è rifiuto speciale di plastica ad alta densità (codice CER 020104), mentre i materiali definiti "fisoli di canapa" e "tubicini di gomma" sono in quantità irrilevante e si tratterebbe di "fiscoli", realizzati in fibra di propilene utilizzati nell’estrazione dell’olio di oliva e da legacci di gomma utilizzati in agricoltura, tutti materiali plastici; 2.

Inosservanza dell’art. 253 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 (ex art. 606 c.p.p., lett. c)), in quanto nel decreto di sequestro del PM è stata omessa la motivazione circa la specifica finalità probatoria del sequestro e del rapporto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, e non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione; 3.

Violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260 (violazione art. 606 c.p.p., lett. b)), la spedizione sarebbe stata organizzata nel rispetto della normativa e i container contenevano colli di rifiuti del tipo Polietilene HDPE codice R3, nel rispetto del regolamento CE n. 1013 del 2006;

Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Non sussiste infatti alcun travisamento della prova, in quanto il Collegio del riesame ha evidenziato che, oltre al campionamento effettuato con omogeneizzazione e quartatura, era anche evidenziabile alla sola vista, come emergeva dagli atti del procedimento, che il contenuto nei container – costituito da rifiuti speciali non pericolosi – presentava un indice di impurità superiore a quanto consentito dalla normativa (pari al 28,7% il primo container, e 81, 5% il secondo). Il Tribunale ha ritenuto tali risultanze elemento rappresentativo di un "fumus delicti" delle ipotesi di reato ipotizzate, fatti salvi ulteriori accertamenti, la cui necessità giustifica pienamente – secondo i giudici del riesame – il mantenimento del vincolo del sequestro proprio a fini probatori;

e del resto la necessità di ulteriori accertamenti – e quindi del vincolo sulle cose in sequestro – risulta avvalorata proprio dalle contestazioni sulle modalità di campionatura avanzate con il presente ricorso;

che anche il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto il pubblico ministero, nel contraddittorio dell’udienza di riesame, ha provveduto ad indicare le ragioni che giustificano l’applicazione del vincolo in funzione dell’accertamento dei reati ipotizzati, integrando il decreto di sequestro, come espressamente indicato nell’ordinanza impugnata (e come consentito da SSUU, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226712), con l’annotazione del Corpo forestale dello Stato;

che pertanto il ricorso va rigettato ed i ricorrenti devono essere condannati, ai sensi del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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