T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-10-2011, n. 7913 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti – tutti dipendenti del Ministero dell’Interno inquadrati nella posizione economica B3 o B3 Super – hanno partecipato alle procedure selettive, indette dall’Amministrazione di appartenenza con bandi del 27.4.2007, per la progressione verticale dei dipendenti appartenenti all’Area B, alla posizione economica iniziale (C1) dell’area (C) sovraordinata.

I bandi prevedevano: 1) lo svolgimento di una prova selettiva consistente in 80 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 40 minuti; 2) la frequenza di un corso di formazione professionale da svolgersi da parte dei dipendenti utilmente collocati nella graduatoria redatta fra i candidati che avevano risposto almeno al 50% dei quesiti.

Per la formazione della graduatoria, l’articolo 5 dei tre bandi individuava, quali criteri di cui, nell’ordine, tenere conto, in caso di parità di punteggio fra i candidati che avevano risposto esattamente ad almeno il 50% dei quesiti: a) la posizione economica di provenienza; b) l’anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza; c) l’originaria posizione nel ruolo di anzianità; d) i criteri generali per gli inquadramenti.

I ricorrenti, al pari di moltissimi altri candidati, hanno risposto esattamente a tutti gli 80 quesiti e, quindi, la Commissione esaminatrice, al fine di graduare le posizioni dei concorrenti, ha dovuto fare ricorso ai criteri sopraindicati.

Tuttavia, a parere dei ricorrenti, nel fare uso dei criteri indicati, l’Amministrazione ha disapplicato il terzo criterio, consistente nell’originaria posizione nel ruolo di anzianità (e cioè, dalla data della prima assunzione presso l’Amministrazione), applicando, erroneamente, il quarto criterio, atteso che ha tenuto conto dell’età anagrafica dei concorrenti (privilegiando quelli con la maggiore età) senza tenere conto che l’art. 3 della legge n. 127 del 1997 ha previsto l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età.

Se l’Amministrazione avesse applicato il terzo dei parametri prescritti dai tre bandi di selezione, i ricorrenti, avendo eguale posizione economica dei controinteressati ed eguale anzianità di servizio in tale posizione economica, ma maggiore anzianità complessiva, si sarebbero utilmente posizionati nella graduatoria dei vincitori.

Alla luce di tali considerazioni, i ricorrenti hanno affermato l’illegittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, censurando: la violazione dell’art. 5 dei bandi delle tre procedure, dell’art.10 del contratto integrativo, dell’art. 15 del C.c.n.l di settore, del DPR n. 487/1995 e della circolare n. 39 del 7.5.2004; la violazione dell’art.3 del d.P.R. n.487 del 1994 e dell’art.3 della legge n.127 del 1997; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, errore nei presupposti di fatto e diritto, sviamento e straripamento, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Con decreto del Presidente della Sezione I Ter n. 292 del 26 novembre 2009, è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti non evocati in giudizio dai ricorrenti: adempimento cui parte la parte ricorrente ha provveduto.

L’amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio ed ha evidenziato che la disapplicazione del terzo criterio si è resa necessaria alla luce del fatto che si è verificata parità di punteggio tra candidati appartenenti a profili professionali diversi: circostanza questa che ha impedito di dare rilievo al parametro dato dalla originaria posizione in ruolo ed imposto, direttamente, il ricorso al quarto criterio dato dalla maggiore età anagrafica. Tale modus procedendi, peraltro, trova fondamento in una circolare esplicativa pubblicata il 14.5.2007 nella quale è precisato che il criterio dell’originaria posizione in ruolo "va inteso con riferimento al profilo professionale cui appartiene il dipendente al momento della presentazione della domanda".

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, non avendo la Sezione motivo di discostarsi dai precedenti aventi ad oggetto o analoghe procedure, ovvero le medesime selezioni oggetto di giudizio (TAR Lazio, Sez. I Ter n. 2761/2009, confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 2909/2008, e TAR Lazio Sez. I Ter n. 7634/2009).

Nelle procedure selettive oggetto di causa, aventi ad oggetto progressioni c.d. "verticali" di carriera, l’Amministrazione, dovendo procedere a graduare la posizione di candidati che tutti ed in numero ampiamente superiore ai posti messi a concorso, avevano correttamente svolto la prova preselettiva, ha applicato i primi due parametri valutativi previsti dall’art. 5 dei tre bandi della selezione.

All’esito, risultando ancora superiore il numero dei candidati in posizione di parità rispetto al numero dei posti a concorso, l’Amministrazione risulta aver erroneamente disapplicato il terzo parametro valutativo, utilizzando direttamente il quarto criterio relativo all’età anagrafica dei concorrenti.

All’esito di tale procedura gli odierni ricorrenti si sono collocati in posizioni non utili nelle graduatorie finali, mentre alcuni controinteressati, cui il gravame è stato notificato in via ordinaria, pur avendo (rispetto ai ricorrenti) pari posizione economica e pari anzianità di servizio nella stessa posizione, si sono utilmente piazzati nella graduatoria di ammissione al corso professionale – nonostante detentori di una minore anzianità complessiva di servizio nei ruoli dell’amministrazione – solo grazie alla loro maggiore età anagrafica.

Tale modus operandi è fondatamente contestato dai ricorrenti, in considerazione dei principi già affermati dalla Sezione e confermati dal Giudice di appello con le pronunce di cui sopra, che si seguito si ribadiscono: – il principio relativo all’intangibilità delle prescrizioni della lex specialis della procedura selettiva, che ha valore assoluto ed è posto a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti; – che il principio desumibile dall’art. 1367 c.c., che privilegia, in caso di dubbio sulla portata delle clausole di un contratto, l’interpretazione che assegna alle stesse qualche effetto anzichè quella secondo cui non ne avrebbero alcuno, che deve ritenersi senz’altro applicabile alle procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego.

La violazione di tali principi e la conseguente illegittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, non sono superabili dalle considerazioni espresse dalla Difesa erariale, che sostiene che il terzo criterio valutativo sarebbe stato applicabile solo in caso di parità di punteggio tra dipendenti appartenenti allo stesso profilo.

Infatti, di una tale limitazione applicativa non v’è traccia alcuna nel bando selettivo, mentre deve ritenersi ampiamente illogica la previsione di un criterio suppletivo destinato a non essere applicato in presenza di candidati non appartenenti allo stesso profilo professionale e partecipanti ad una selezione aperta senza preclusione di ruolo o profilo professionale.

Del resto, pur sostenendo che il terzo criterio valutativo sarebbe stato applicabile solo in caso di parità di punteggio tra dipendenti appartenenti allo stesso profilo, di fatto, l’Amministrazione ha disatteso il criterio in questione anche in tali circostanze, come documentato dal fatto che tutti i controinteressati, che hanno preceduti i ricorrenti per effetto della maggiore età anagrafica, appartenevano allo stesso profilo professionale.

Inoltre, va considerato che l’applicazione del criterio di cui trattasi – privilegiando chi ha prestato servizio per un maggior tempo alle dipendenze dell’amministrazione – si inquadra in un’ottica che, ricollegandosi alla professionalità acquisita, appare meritevole di prevalere sul criterio valutativo, assolutamente casuale, della maggiore età anagrafica.

Infine, i provvedimenti contestati appaiono censurabili anche nella parte in cui i candidati aventi parità di punteggio sono stati inseriti nelle graduatorie senza tenere conto della posizione economica di provenienza B3 Super, la quale, pur non qualificando in modo particolare le mansioni svolte dal dipendente cha la possiede, costituisce una autonoma posizione economica da considerare, posto che la stessa Amministrazione aveva precisato che avrebbe considerato la posizione economica risultante dal "cedolino delle competenze fisse alla voce "inquadramento retributivo’", da cui risulta, appunto, l’inquadramento in posizione economica BLire Super dei ricorrenti, ad eccezione di Busolin, Natili, Di Marzo, Pirri, Ricci, Matera, Nigretti e Spinazzolo.

Tutto ciò comporta l’illegittimità degli atti impugnati e la fondatezza delle domande proposte dai ricorrenti, posto – dall’esame degli atti di causa e dalla mancata contestazione sul punto dell’Amministrazione resistente – emerge che il numero dei concorrenti che, malgrado una minore anzianità di servizio, precedono i ricorrenti, sono in numero sufficiente a consentire agli interessati la collocazione in posizione utile nelle graduatorie, come emerge, del resto, dall’esame dei numeri di matricola dei dipendenti indicati nelle graduatorie.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso si rivela fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati delle tre procedure selettive oggetto di causa, nelle parte in cui non collocano i ricorrenti in posizioni utili per la frequenza ai relativi corsi di formazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nelle parti in cui non collocano i ricorrenti in posizioni utili per la frequenza ai corsi di formazione;

– condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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