Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2012, n. 1459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Z.C. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 7 settembre 2006, che ha rigettato il suo appello nei confronti della decisione del Tribunale di Roma che aveva a sua volta rigettato il suo ricorso.

Z.C. fu assunto come pilota da Alitalia spa l’8 giugno 1999.

Gli fu riconosciuta un’anzianità convenzionale dal 15 maggio 1990, come per altri piloti già in servizio presso la compagnia aerea Sisam.

Prima della sua assunzione, in data 3 giugno 1998 Alitalia aveva stipulato un accordo nel quale si prevedeva la partecipazione azionaria del personale per un ammontare di 520 miliardi di lire.

Tale partecipazione veniva prevista in favore del personale dipendente di Alitalia o di società del gruppo "in servizio" alla data del 1 giugno 1998. La società erogò ai propri dipendenti un importo netto di 55.900.000 finalizzato all’acquisto di 55.900 azioni.

Il ricorrente chiese di partecipare alla distribuzione di tali azioni, ma la sua richiesta venne respinta perchè egli il 1 giugno 1998 non era ancora nè dipendente di Alitalia, nè di società del gruppo Alitalia.

Egli convenne la società in giudizio, ma tanto il Tribunale che la Corte d’appello hanno rigettato la sua domanda.

Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Alitalia linee aeree italiane spa si è difesa con controricorso ed ha depositato una memoria per l’udienza.

Con il primo motivo si denunzia il vizio di motivazione "insufficiente" in ordine al fatto che l’accordo indichi in via tassativa i beneficiari della partecipazione azionaria.

Con il secondo motivo si denunzia il vizio di motivazione "insufficiente" in ordine alla affermazione della sentenza per la quale la Sisam spa non ha mai fatto parte del gruppo Alitalia e violazione di norme di diritto in materia di società controllate facenti parte di gruppi societari.

I due motivi devono essere esaminati congiuntamente perchè poggiano sul presupposto comune che la Sisam faccia parte del gruppo Alitalia, presupposto che la sentenza avrebbe negato in violazione di norme di legge.

Tale censura di violazione di legge è inammissibile perchè non vengono specificate le norme di diritto che sarebbero state violate dalla sentenza e si utilizza genericamente la formula "gruppo di imprese" senza indicare il dato normativo di riferimento. D’altro canto, rimane non censurata la affermazione decisiva della sentenza di primo e di secondo grado per la quale la Sisam è diventata a partecipazione Alitalia "e Finmeccanica". Va poi rimarcato che la sentenza aggiunge, comunque, che nell’elenco delle società ai dipendenti delle quali l’accordo conferiva le azioni non c’era la Sisam.

Quanto ai pretesi vizi di "insufficiente" motivazione, dietro lo schermo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si propone quella che non è altro che una diversa valutazione ed interpretazione dei testi contrattuali. Peraltro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non vengono riportati i testi degli accordi e, in violazione del preciso disposto codicistico in tale senso, non viene specificato quali regole ermeneutiche, tra quelle dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., sarebbero state violate. In ogni caso, non è insufficiente l’argomentazione con la quale la sentenza motiva il carattere tassativo della elencazione di società i cui dipendenti sono destinatari del diritto e il carattere esaustivo dell’accordo.

Con il terzo motivo si denunzia vizio di insufficiente e (questa volta anche) contraddittoria motivazione relativamente all’interpretazione del contratto di assunzione del Z., nella parte in cui fa retroagire l’assunzione al 15 maggio 1990 e in tal modo, secondo il ricorrente, gli consente di rientrare tra i beneficiari dell’accordo del 1998. Anche in questo caso la motivazione non può dirsi nè insufficiente, nè contraddittoria.

Unico punto critico è costituito dal fatto che la sentenza, con un evidente errore, fa riferimento alla situazione del sig. G., collega e ricorrente in causa analoga, anch’egli dipendente della Sisam, poi passato ad Alitalia. Ma il palese errore non inficia, rendendola insufficiente e contraddittoria, la motivazione della decisione, che conserva la sua capacità di spiegare il fondamento della decisione.

Con il quarto motivo si denunzia mancata pronunzia sul motivo di appello relativo alla erronea interpretazione della mancanza della presentazione della scheda di adesione al piano da parte dell’appellante.

Il motivo è inammissibile perchè denunzia una violazione di legge senza indicare le norme violate, senza formulare il quesito di diritto e, in violazione del criterio di autosufficienza del ricorso, non riporta in modo puntuale il contenuto del motivo di appello su cui vi sarebbe stata omissione di pronuncia. Nè si rileva un interesse del ricorrente a lamentarsi del fatto che non confermando sul punto la sentenza di primo grado la Corte sostanzialmente gli ha dato ragione.

Vi è infine un ultima parte del ricorso rubricata come "sussistenza della legittimazione passiva dell’Alitalia" di cui non è dato comprendere se costituisce un ulteriore motivo di ricorso, ma che in ogni caso risulta palesemente generico e quindi anch’esso inammissibile.

I motivi, pertanto, sono tutti inammissibili.

Le spese del giudizio di cassazione devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 90,00 nonchè 5.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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