Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 23-09-2011, n. 34606

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, in data 12 gennaio 2010, dal G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo con la quale era stata rigettata la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di C.A. e lo stesso è stato prosciolto dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1 commesso in (OMISSIS), per intervenuta prescrizione, chiedendone l’annullamento per l’errata applicazione dell’art. 157 c.p., in quanto il giudice avrebbe applicato il vecchio regime prescrizionale (triennale), invece che quello vigente (quadriennale) applicabile ratione temporis;

Considerato che il ricorso è fondato, in quanto il vigente termine quadriennale di prescrizione si applica a tutti i reati commessi dall'(OMISSIS), ed essendo stato contestato un fatto commesso "nel corso del (OMISSIS)" risulta evidente che al reato de quo deve essere applicato il nuovo regime di prescrizione, e che il reato non risulta ancora estinto;

che pertanto la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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