T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 13-10-2011, n. 7940Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro – con sentenza n 4041 del 3.3.2010 ha condannato l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.888,62, oltre interessi e spese come ivi liquidate;

Ritenuto, altresì, che il ricorrente precisa che la sentenza è passata in giudicato non essendo stato interposto appello nei termini di legge e che in data 15 giugno 2010 la suddetta sentenza, unitamente ad atto di diffida e messa in mora per il pagamento veniva notificata all’Azienda intimata;

Ritenuto che all’inutile decorso del termine assegnato per provvedere è seguito il ricorso notificato il 6 maggio 2011, con cui il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.

Considerato che la predetta sentenza non risulta appellata, come da attestazione della Cancelleria in data 21 settembre 2011, sicché essendo trascorso il termine di un anno dalla sua pubblicazione, la stessa è passata in giudicato.

Considerato, altresì, che il ricorrente, in applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm. ha notificato il ricorso all’Amministrazione soccombente, affinché provvedesse a darvi esecuzione; decorso inutilmente tale termine ha proposto ritualmente l’odierno gravame per l’ottemperanza al giudicato ex art.116 cod.proc.amm.

Considerato che con delibera n. 563/DG del 9 giugno 2011 l’Azienda, in asserita esecuzione alla predetta sentenza, ha riconosciuto a favore del ricorrente la somma ammontante ad Euro 9.266,12;

Ritenuto, tuttavia, che malgrado l’adozione del citato provvedimento, all’interessato non è stato corrisposto quanto dovuto in esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma n 4041 del 3.3.2010, come dichiarato a verbale dal difensore del ricorrente nell’odierna Camera di consiglio..

Considerato che ciò stante non può il Collegio non dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente decisione, a quanto disposto dalla sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza, a nulla rilevando il richiamo effettuato dall’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata all’art. 1. co. 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non riguardando la preclusione ivi prevista i crediti di lavoro;

Considerato che, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona del Giuliana Sgreccia, Funzionario del TAR Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, all’ obbligata Azienda Ospedaliera, qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 30 giorni assegnatole.

Considerato, infine, che e spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

ORDINA

All’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, in persona del suo legale rappresentante "protempore", di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notifica del presente atto, a quanto disposto dalla sentenza, con l’avvertenza che, in caso di persistente inottemperanza, provvederà, come da motivazione, in sostituzione, il suindicato Commissario "ad acta", allo scopo nominato e con i relativi ulteriori oneri a carico dell’Ente intimato.

Condanna il predetto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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