Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2012, n. 1673 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 25.5.1989 N.F. ed A. convenivano in giudizio i coniugi L.P.P. e D.C.C., deducendo che con atto di compravendita del 19.12.66 era stata costituita una servitù di passaggio in favore del loro fondo sito in territorio di (OMISSIS) ed a carico di quello confinante di proprietà dei convenuti; aggiungevano che questi ultimi avevano reso dapprima difficoltoso e poi impossibile il passaggio sulla relativa stradella, per cui chiedevano all’adito tribunale di Agrigento di dichiarare essi attori titolari del diritto di servitù di passaggio in forza dell’indicato atto di vendita, condannando i convenuti a consentirne l’esercizio con mezzi meccanici, nonchè a riassestare adeguatamente il tratto della menzionata stradeiia nel la parte che attraversava il loro fondo. In subordine gli attori chiedevano costituirsi una servitù coattiva di passaggio sulla proprietà dei convenuti, stante l’interclusione del fondo di loro proprietà, dicendosi disponibili a corrispondere l’indennità dovuta.

Si costituivano i L.P. – D.C. chiedendo il rigetto della domanda attrice, contestando in specie che la particella 65 fosse interclusa, essendo invece accessibile da altra strada.

Con sentenza n. 596/01 il Tribunale di Agrigento costituiva la servitù di passaggio coattiva sulla particella 169 di proprietà dei coniugi L.P. per come indicato dal CTU, determinando la relativa indennità in L. 22.000.000, ponendo a carico dei N. le spese per la realizzazione della predetta servitù.

Questi ultimi proponevano appello avverso tale pronuncia, dolendosi principalmente per l’eccessiva onerosità dell’indennità come determinata dal giudice. Si costituivano gli appellati formulando a loro volta appello incidentale, insistendo per il rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva non potendo ritenersi intercluso il fondo dei N..

L’adita Corte d’Appello di Palermo, previa rinnovazione della CTU, con sentenza n. 1871/09 depos. in data il 3.12.2009, in parziale riforma di tale pronuncia, stabiliva che il passaggio coattivo sulla p.lla 169 di proprietà dei coniugi L.P. – D.C. ed a favore della p.lla 65 di proprietà dei N., avvenisse secondo il percorso stabilito dal CTU nella sua relazione depositata il 19.7.2007, con occupazione di mq 320 di detta p.lla 169, ponendo a carico dei N. l’indennità di Euro 768,00; con condanna degli gli appellanti incidentali ai 2/3 delle spese del doppio grado, compensando fra le parti il restante terzo. Sosteneva la Corte palermitana, che, sulla base della CTU espletata, il passaggio costituito dalla vecchia servitù volontaria era del tutto inutilizzabile anche per la particolare conformazione dei luoghi atteso il notevole dislivello esistente tra la strada ed il fondo (uno strapiombo di oltre mt. 10), per cui quest’ultimo doveva ritenersi intercluso.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorrono i coniugi L. P. – D.C. sulla base di 3 censure. Resistono gli intimati con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il 1^ motivo del ricorso si denuncia l’insufficiente o contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 1051 c.c. Deducono che il fondo dei N. non può ritenersi intercluso in quanto "avente diritto di accesso dalla strada (OMISSIS), attraverso la strada esistente sulla particella 39 …" come stabilito dai menzionati rogiti. La corte distrettuale ha fatto riferimento solo all’impraticabilità del viottolo limitatamente alla parte deilo stesso confinante con la particella 65 di loro proprietà per ritenere intercluso li fondo dei controricorrenti; ha quindi omesso invece di estendere la propria indagine all’ulteriore sviluppo dei viottolo che certamente lambisce la particella 169 ma poi prosegue sul versante Nord-Ovest su particella oggi di proprietà di terzi.

Con il 2^ motivo del ricorso si denuncia la violazione dell’art. 1051 c.c. e art. 1074 c.c., nonchè l’omessa motivazione.

La corte non ha tenuto conto dell’esistenza della servitù volontaria costituita tramite i rogiti del 19.12.66 e 22.3.66 in favore dei terreni dei venditore, che, anche se non più esercitata in conseguenza della modifica dello stato dei luoghi, avrebbe dovuto essere considerata comunque esistente e, in considerazione del principio espresso dall’art. 1074 c.c., ben poteva essere di fatto ripristinata.

Le doglianze, congiuntamente esaminate in quanto connesse, non hanno giuridico pregio. Le stesse mirano in definitiva a contestare l’interclusione del fondo dei N. a causa della preesistente ma impraticabile servitù costituita dagli indicati rogiti dall’ordinario proprietario dei fondi in questione.

E’ noto però che l’esistenza dell’interclusione assoluta o relativa del fondo come la determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo costituiscono accertamento de giudice di merito, che correttamente motivato come nella specie, è sottratto ad ogni sindacato da parte della Corte di legittimità. D’altra parte è ben possibile ai sensi dell’art. 1052 c.c. costituire una servitù coattiva anche nel caso di fondo non intercluso. Al riguardo – come statuito da questa S.C. – "… ai sensi dell’art. 1052 c.c. – da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale – la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura o dell’industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all’affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici)" (Cass. Sez. 2, n. 10045 de 16/04/2008). Ha altresì osservato questa Corte : " In materia di servitù di passaggio coattivo, mentre l’art. 1051 c.c., comma 3 disciplina l’ipotesi della necessità di ampliamento di una servitù già esistente, nel caso in cui l’originario tracciato non consenta il transito di veicoli anche a trazione meccanica, l’art. 1052 c.c. consente l’imposizione di analoga servitù "ex novo", quando il proprietario di un fondo abbia già accesso alla pubblica via, ma esso si riveli insufficiente ai bisogni del fondo stesso, valutati alla luce delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria (Cass. n. 12340 del 15/05/2008).

Infine con il 3 motivo del ricorso, gli esponenti denunciano l’insufficiente o contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ingiustificata condanna degli esponenti al pagamento di gran parte delle spese processuali (i 2/3), nonostante l’esito complessivo del giudizio che aveva visto per intero rigettato l’appello principale degli appellanti e di contro il parziale accoglimento dell’appello incidentale. Anche tale doglianza si appalesa infondata apparendo giustificata la parziale compensazione delle spese processuali, atteso che gli odierni ricorrenti sono rimasti soccombenti anche in appello sulla costituzione coattiva della servitù, da essi contrastata in entrambi i giudizi. In conclusione il riscorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *